Nessun affidamento tutelabile sulla permanenza dell’abuso edilizio pluridecennale (TAR Sicilia n. 4268 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti interessi pubblici non è idonea a rendere legittima l’edificazione sine titulo, illegittima sin dall’origine. L’ordinamento tutela l’affidamento incolpevole, determinato da un atto favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata, e non la pretesa di conservare opere abusive per il solo decorso del tempo. Ne consegue che il Comune non è tenuto a motivare in modo rafforzato l’ordinanza di demolizione per il lungo periodo intercorso dalla commissione dell’abuso, potendo limitarsi a motivare l’ordine anche per relationem. L’atto di riattivazione dei provvedimenti repressivi ex art. 7 L. 47/1985, conseguente al rigetto del permesso di costruire, costituisce atto dovuto e meramente consequenziale.
Il Fatto
I ricorrenti, destinatari di un’ordinanza di demolizione con rimessione in pristino dei luoghi, impugnavano davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, il provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, la riattivazione dei provvedimenti repressivi e il presupposto ordine di demolizione. L’ordinanza riguardava un complesso di opere: capannoni artigianali, un prefabbricato adibito a ufficio, la cementificazione di un’area e l’ampliamento di una strada, oltre a un fabbricato in muratura insistente su distinta particella.
I ricorrenti deducevano che le opere fossero anteriori al 1967 e quindi legittime in assenza di titolo, che alcune rientrassero in edilizia libera, che l’ordinanza non distinguesse le opere abusive da quelle assentibili e che il lungo tempo trascorso avesse ingenerato un legittimo affidamento al mantenimento delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricondotto le censure a un’unica questione: la legittimità edilizia degli immobili investiti dall’ordinanza. In via preliminare ha chiarito gli assetti dell’impugnativa: l’istanza di sanatoria riguardava esclusivamente il fabbricato in muratura, per il quale i provvedimenti repressivi erano stati sospesi in attesa della definizione del procedimento; per le altre opere, il rigetto del permesso di costruire e della comunicazione di inizio lavori rendeva la riattivazione un atto dovuto.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’intero complesso era stato edificato in assenza di titolo abilitativo e che interventi di tale portata avrebbero richiesto, oltre al permesso di costruire, una variante urbanistica mai approvata. L’accertamento in atti, non contestato nella sua valenza probatoria, ha smentito la preesistenza dei capannoni al 1967: le aerofotogrammetrie e le immagini satellitari dimostrano che quelli non figurano nelle riprese del 1983, del 1994, del 2011 e del 2014, e che sul sedime del fabbricato in muratura era presente soltanto un pollaio. La dichiarazione di preesistenza è stata quindi ritenuta errata e non veritiera.
Sul versante dell’affidamento, la tesi dei ricorrenti è stata respinta richiamando il principio secondo cui Cons. Stato n. 9 del 2017 esclude che l’inerzia dell’amministrazione possa legittimare l’abuso. Il Collegio ha distinto l’affidamento incolpevole, fondato su un atto favorevole, dalla pretesa di conservare un’opera illegittima. L’ordine di demolizione è stato pertanto ritenuto motivabile anche per relationem, senza necessità di motivazione rafforzata.
Il ricorso è stato respinto nel merito, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di lite liquidate in favore del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.