Aree idonee impianti fotovoltaici: criterio c-quater complementare e non alternativo (TAR Lombardia n. 351 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, il criterio di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. n. 199/2021 costituisce ipotesi ulteriore e complementare, e non alternativa, rispetto a quelle elencate nelle lettere precedenti del medesimo comma, ivi compresa la lett. c-ter). L’inciso “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)” impone di valutare congiuntamente i criteri, e non di prescindere da essi. Ne consegue che l’area agricola è idonea, per gli impianti fotovoltaici anche con moduli a terra, solo se ricade nel perimetro delineato dalla lett. c-ter), n. 1), ovvero entro cinquecento metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, da siti di interesse nazionale, cave e miniere. La lett. c-quater) aggiunge una possibilità, consentendo l’installazione anche in prossimità di beni tutelati nel rispetto della fascia di rispetto, senza liberalizzare ogni area estranea ai beni culturali.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato in data 8 novembre 2023, tramite il portale regionale FERPAS, un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 8.500 kW, attivando la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 28/2011. L’impianto era localizzato nel territorio del Comune di Cura Carpignano, su aree qualificate dal P.G.T. come “zone agricole di salvaguardia”.
Il Comune, con provvedimento prot. n. 0001579 del 15 febbraio 2024, ha annullato in autotutela il titolo formatosi per silenzio-assenso e ha ordinato di non dare corso all’intervento, ritenendo applicabile in senso gerarchico e non alternativo l’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione della lett. c-quater) e l’eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata censura di una delle due motivazioni poste a base del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, essendo il ricorso infondato nel merito. Il thema decidendum riguarda l’interpretazione del rapporto tra le lettere c-ter) e c-quater) del comma 8 dell’art. 20, d.lgs. n. 199/2021, nella versione vigente ratione temporis, adottata nelle more dell’individuazione delle aree idonee da parte dei decreti ministeriali e delle Regioni.
Il TAR muove dal dato letterale. L’inciso “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)” non può che significare che gli ambiti idonei ai sensi della lett. c-quater) vanno valutati tenendo conto delle limitazioni dettate dalle precedenti disposizioni. L’interpretazione sistematica porta quindi a qualificare la lett. c-quater) come ipotesi aggiuntiva, che consente di installare l’impianto anche nei pressi di un bene culturale nel rispetto della fascia di cinquecento metri, e non come criterio che assorbe e supera gli altri.
Il Collegio valorizza l’effetto utile dell’inciso, assente nelle altre lettere, richiamando il principio interpretativo espresso dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 8695 del 2019 e dalla Ad. plen. n. 7 del 2022 sul primato del criterio letterale ex art. 12 delle Preleggi. Sostiene, inoltre, la coerenza logica della lettura restrittiva con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, il cui art. 7, comma 3, tratta la tutela paesaggistica come limite ulteriore e non alternativo.
Il TAR richiama il proprio orientamento conforme, citando TAR Sicilia, Catania, n. 430 del 2024, TAR Piemonte, n. 820 del 2024, TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 5 del 2025 e TAR Sardegna, n. 671 del 2024, e prende distanza dalla diversa lettura proposta da TAR Toscana, n. 1359 del 2024. Esclude che la soluzione adottata comprima la diffusione delle rinnovabili, poiché la lett. c-quater) preclude alla Soprintendenza diopporre dinieghi discrezionali oltre la fascia di rispetto.
Respinta la censura, il ricorso è stato integralmente rigettato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della vicenda e delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.
Nota della Redazione
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