Obbligo di esecuzione della sentenza del giudice ordinario da parte della P.A. e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 533 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione intimata, a fronte di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che ne accerti l’obbligo di pagamento, configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al precetto giurisdizionale, legittimando la proposizione dell’azione di ottemperanza. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione, fissa un termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza n. 847/2024 del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di somme in favore di alcuni ricorrenti. Il titolo esecutivo, notificato all’amministrazione in data 18 febbraio 2025 e passato in giudicato, non veniva tuttavia eseguito.

I creditori proponevano pertanto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, n. 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine previsto dall’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e la decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, a far data dalla notifica del titolo alla pubblica amministrazione.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’ente ha integrato una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario, senza che l’amministrazione avesse fornito prova – come invece era suo onere – dell’avvenuto integrale adempimento, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12533/2001.

Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione del provvedimento, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Potenza, con compenso forfettario di € 300,00 a carico dell’amministrazione.

Da ultimo, le spese di lite, liquidate in € 1000,00, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei procuratori costituiti, includendo in via omnicomprensiva anche le spese relative agli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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