Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario senza debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 75 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando la sua attività comporti un effettivo debito di custodia, con gestione di un deposito o magazzino e connesse operazioni di carico e scarico. La mera vigilanza su beni in uso per l’ordinario funzionamento degli uffici non integra tale obbligo. Ove il conto elenchi indistintamente le immobilizzazioni patrimoniali dell’ente, senza individuare i beni dati in consegna e custoditi, il documento è privo dei requisiti minimi e non è qualificabile come conto giudiziale. In tal caso il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, non essendo ravvisabile in capo all’agente la sussistenza dell’obbligo di resa.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un agente consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, con relazione, ha rilevato profili di irregolarità formale — mancato deposito dell’atto di parifica e della nomina dell’agente contabile, assenza della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016 — e un profilo sostanziale: il conto non riguardava beni o materie per i quali sussista debito di custodia, ma ricomprendeva tutte le voci delle immobilizzazioni patrimoniali dell’ente, senza indicazione precisa dei beni dati in consegna e custoditi.

Il magistrato istruttore ha quindi rimesso al Collegio la questione dell’ammissibilità e della procedibilità del conto e, in subordine, della sua regolarità. L’agente contabile, con memoria, ha sostenuto di non avere gestito alcun magazzino, ma soltanto beni in uso per l’ordinario funzionamento degli uffici, con conseguente insussistenza di alcun debito di custodia. All’udienza il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio di conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare la qualificazione del documento depositato. Nel conto risultano elencati 2.848 beni, dei quali sono forniti una breve descrizione, gli estremi dell’inventario, la consistenza iniziale e quella finale in quantità e valore. Il documento, tuttavia, ricomprende tutte le voci che costituiscono le immobilizzazioni nel patrimonio dell’ente, senza alcuna indicazione dei beni dati in consegna all’agente contabile e da esso custoditi.

Da qui la prima conclusione: il conto non è qualificabile come conto giudiziale, perché privo dei requisiti minimi essenziali per individuare con esattezza i beni in consegna. Manca, in particolare, qualsiasi sostanziale gestione di un deposito o magazzino e qualsiasi operazione di carico e scarico a essa connessa.

La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza — sentenze n. 313/2020 della Sezione Calabria, n. 217/2018 della Sezione Veneto, n. 102/2015 della Sezione Abruzzo — secondo cui sono proprio la gestione del deposito e le operazioni di carico e scarico a fondare l’obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente consegnatario di beni con debito di custodia.

Dall’esame degli atti allegati emerge che l’attività svolta dal consegnatario non comportava alcun debito di custodia, ma una mera vigilanza. Il Collegio ritiene pertanto che il giudizio debba essere dichiarato improcedibile, non essendo ravvisabile in capo all’agente la sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale.

Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, non vi è luogo a pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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