Nessun titolo di preferenza per gli incarichi libero-professionali COVID (TAR Molise n. 309 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo di preferenza previsto dall’art. 2-ter, comma 3, l. n. 27/2020 spetta esclusivamente ai titolari di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con le aziende e gli enti del SSN ai sensi del comma 1 della stessa disposizione. Nessuna preferenza il Legislatore ha riconosciuto a chi abbia svolto incarichi di libera professione conferiti in forza dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 14/2020 e dell’art. 7 d.lgs. n. 165/2001. La scelta non è irragionevole né discriminatoria, perché il rapporto libero-professionale difetta dei connotati di subordinazione, esclusività, continuità e stabile inserimento nell’organizzazione che caratterizzano il lavoro a tempo determinato. Il titolo di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, n. 17), d.P.R. n. 487/1994 opera solo a parità di merito e di titoli e richiede un anno di lodevole servizio maturato alla data di presentazione della domanda.

Il Fatto

Nel marzo 2020 l’A.S.Re.M., per fronteggiare l’emergenza COVID-19, indice un avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori socio-sanitari disponibili a incarichi di libera professione. I ricorrenti aderiscono, possiedono i requisiti e stipulano i relativi contratti, poi prorogati fino all’aprile 2021.

Settembre 2020: l’Azienda bandisce una nuova procedura per soli titoli, per cinque posti a tempo determinato e per una graduatoria biennale. I ricorrenti vi partecipano. Con deliberazione D.G. n. 284/2021 viene pubblicata la graduatoria, nella quale i periodi di attività già svolti dai ricorrenti non sono valutati come titoli di preferenza. Da qui il ricorso per l’annullamento della graduatoria e dell’avviso presupposto, con istanza cautelare rigettata dal Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi. I ricorrenti lamentano la mancata valorizzazione, quali titoli preferenziali, dell’attività svolta in favore della stessa Azienda e degli attestati di lodevole servizio, con violazione dell’art. 2-ter l. n. 27/2020, dell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 487/1994 e dei canoni di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

La risposta è nel dato normativo. L’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 14/2020 consentiva solo il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; l’art. 2-ter della legge di conversione ha introdotto i contratti a tempo determinato previa selezione comparativa e, al comma 3, ha attribuito il titolo di preferenza ai soli soggetti così assunti. L’art. 2-bis, che pure autorizza nuovi incarichi di lavoro autonomo, non prevede alcuna preferenza. Il principio ubi lex voluit dixit chiude la questione: l’Amministrazione non poteva riconoscere ciò che il Legislatore non aveva contemplato.

Il Collegio esclude poi l’eccesso di potere e la disparità di trattamento sul piano sostanziale. La procedura del 2020 non aveva alcuna fase comparativa: il conferimento avveniva secondo il mero criterio cronologico di arrivo delle domande. Il rapporto instaurato era di lavoro autonomo, privo dei vincoli di esclusività e subordinazione propri del contratto a tempo determinato. Solo quest’ultimo integra stabilmente il lavoratore nell’organizzazione e giustifica la preferenza secondo i canoni dell’art. 97 Cost.

Quanto agli attestati di lodevole servizio, la censura è inammissibile per difetto di prova di resistenza: i ricorrenti non hanno allegato alcuna situazione di parità di punteggio con i controinteressati. Nel merito è comunque infondata, perché alla data della domanda nessuno poteva vantare un anno di servizio presso l’Azienda, essendo gli incarichi iniziati solo alla fine di marzo 2020.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse verso i quattro ricorrenti utilmente collocati e assunti, e nel resto rigettato. Spese compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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