Il riesame cosmetico elude il giudicato: dottorato e tesi vanno rivalutati (TAR Molise n. 308 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo qualifica come impugnatoria, e non di ottemperanza, la domanda in cui prevalgono gli elementi di ordinaria matrice caducatoria, applicando il rito ordinario in caso di cumulo di domande connesse soggette a riti diversi. La commissione che, in esecuzione di una sentenza di annullamento passata in giudicato, ridetermini il punteggio del dottorato con un incremento di soli 0,2 punti e quello della tesi di dottorato in 0,5 punti pone in essere una revisione meramente cosmetica, in contrasto con il contenuto conformativo del giudicato. Tale condotta integra gli estremi dell’elusione del giudicato, là dove l’attività asseritamente esecutiva sia connotata da manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare le puntuali prescrizioni stabilite dal giudice. Il giudice non può sostituirsi alla commissione nell’attribuzione del punteggio, ma le fornisce le coordinate ermeneutiche da seguire nel nuovo riesame.
Il Fatto
La vicenda riguarda gli esiti del concorso bandito dall’Università degli Studi del Molise per l’attivazione di un assegno di ricerca. La ricorrente, munita di dottorato di ricerca, era stata dapprima esclusa e poi ammessa in autotutela; all’esito delle valutazioni risultava seconda, con 69 punti, dietro la controinteressata, con 73.
Con la sentenza n. 271 del 23 ottobre 2023 il TAR Molise accoglieva il ricorso quanto alla mancata valutazione di due pubblicazioni, al punteggio del dottorato e della tesi dottorale e ad alcune attività di ricerca. La commissione, riconvocata, con il verbale del 22 gennaio 2024 attribuiva 71 punti alla controinteressata e 70,7 alla ricorrente. Quest’ultima impugna il riesame, deducendo anche l’elusione del giudicato, e chiede il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio qualifica la domanda come impugnatoria, facendo uso del potere di qualificazione attribuito dall’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., e conferma il rito ordinario in forza dell’art. 32, comma 1, cod. proc. amm. sul cumulo di domande connesse. La trattazione in pubblica udienza non integra nullità ai sensi dell’art. 87, comma 4, cod. proc. amm.
Il primo motivo, relativo alle due pubblicazioni valutate 0,5 punti ciascuna, è infondato. Le opere sono a più nomi e una ha estensione inferiore alle dieci pagine, sicché il punteggio aderisce ai criteri preventivi. Il sindacato giurisdizionale resta limitato dall’ampio margine di apprezzamento tecnico dell’organo valutativo, secondo il richiamo a TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 183/2024 e a Cons. Stato, sez. VI, n. 5608/2006.
Fondato è invece il motivo sul dottorato. La commissione ha integrato di soli 0,2 punti il punteggio già censurato, motivando con l’asserita maggiore attinenza della formazione «di campo» della specializzazione biennale. L’argomento è privo di ancoraggio a dati oggettivi e la circostanza dell’iniziale esclusione del titolo non può incidere sul relativo punteggio, trattandosi di scelta illegittima poi emendata. La sentenza n. 271/2023 aveva già valorizzato le differenze di durata e di impegno scientifico tra i due percorsi, in linea con Cons. Stato, sez. III, n. 932/2022.
La revisione è dunque meramente simbolica e reiterativa dei vizi già riscontrati. Ricorrono i presupposti dell’elusione del giudicato delineati da Cons. Stato, sez. VI, n. 7636/2023, poiché la commissione non ha seguito le indicazioni metodologiche del giudicato, limitandosi a una revisione cosmetica.
Parimenti fondato è il motivo sulla tesi di dottorato. Una volta equiparata la tesi ai contributi in volumi, coerenza imponeva di applicare il criterio che assegna un punto alle pubblicazioni a firma singola superiori alle dieci pagine, anche alla luce delle Linee Guida della CRUI sul controllo di qualità assimilabile alla peer review. Il punteggio di 0,5 è inadeguato. Il risarcimento in forma specifica è respinto, non potendo il giudice sostituirsi alla commissione.
Nota della Redazione
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