Nessuna retrodatazione della promozione ma risarcimento per l’abnorme ritardo nel concorso (Cons. Stato n. 4616 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo abnorme nella conclusione di una procedura concorsuale non attribuisce al partecipante un diritto alla retrodatazione della promozione, poiché il passaggio di qualifica presuppone l’avvenuto svolgimento del relativo corso di formazione e la decorrenza della nomina è stabilita da un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta un interesse legittimo. Sussiste invece la responsabilità dell’amministrazione per il ritardo colpevole, non sorretta da alcun fatto oggettivo e non imputabile. Il risarcimento del danno spetta esclusivamente a chi si sia collocato in graduatoria entro i posti originariamente messi a concorso, perché solo costui avrebbe conseguito la nomina in caso di tempestiva definizione della procedura. Il danno risarcibile è circoscritto alla differenza tra gli importi retributivi che sarebbero stati percepiti e quelli comunque percepiti per il medesimo periodo.
Il Fatto
Il ricorrente, vincitore di un concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria, bandito nel 2008, ha impugnato davanti al TAR Lazio il grave ritardo nella conclusione della procedura, protrattasi per quasi undici anni. Ha domandato la retrodatazione dell’inquadramento nella qualifica di vice ispettore e, in subordine, il risarcimento dei danni da ritardata assunzione.
Il TAR ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, lamentando l’erroneità della decisione sia sul diniego di retrodatazione sia sul rigetto della domanda risarcitoria. Il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta una questione già esaminata in numerose pronunce della Sezione e dichiara di non ravvisare argomenti per discostarsi da tali precedenti, richiamati espressamente (Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23, n. 7471/2023, n. 10841/23, n. 8039/24, n. 27/2025, n. 668/25).
Sul primo profilo, la Corte rileva che ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992 la nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione. Non esiste pertanto un diritto alla ricostruzione della carriera: l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo, rispetto al quale l’interessato vanta un interesse legittimo, e solo dall’annullamento di tale atto possono derivare conseguenze favorevoli. L’accoglimento della pretesa di retrodatazione determinerebbe un’inversione logica e cronologica tra corso formativo e passaggio di carriera.
Sul secondo profilo, la Sezione conferma la sussistenza della responsabilità dell’amministrazione per l’abnorme ritardo. Le allegazioni del Ministero sull’assenza di colpa non trovano riscontro probatorio, non emergendo alcun fatto oggettivo e non imputabile che abbia rallentato per anni lo svolgimento del concorso.
La Corte precisa il perimetro del pregiudizio risarcibile: poiché il bando metteva a concorso 643 posti, solo chi si è collocato entro la posizione 608 per gli uomini e 35 per le donne può dimostrare il danno, giacché in caso di tempestiva chiusura del concorso gli altri non sarebbero risultati vincitori. L’appellante, collocatosi al n. 358 della graduatoria maschile, rientra tra i destinatari della tutela.
In parziale riforma della sentenza, la Corte accerta il diritto al risarcimento del danno, limitato alla differenza tra gli importi retributivi che sarebbero stati percepiti e quelli comunque percepiti, con rivalutazione monetaria e interessi legali. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il Ministero deve proporre il pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Le spese del doppio grado sono compensate per la soccombenza parziale.
Nota della Redazione
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