No retrodatazione della promozione ma risarcimento per il ritardo abnorme del concorso (Cons. Stato n. 4615 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria si consegue solo al termine del corso di formazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992. Non esiste un diritto alla ricostruzione della carriera, poiché l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta un interesse legittimo. Il passaggio di carriera presuppone l’avvenuto svolgimento del corso formativo, sicché la retrodatazione darebbe luogo a un’inversione logica e cronologica dei due momenti. Il ritardo abnorme nella conclusione della procedura concorsuale integra invece responsabilità dell’amministrazione e obbligo di risarcimento del danno per equivalente, limitato a chi, in caso di tempestiva chiusura, sarebbe comunque risultato vincitore.
Il Fatto
Il ricorrente è vincitore del concorso interno a 643 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria, bandito con provvedimento del 2008. La procedura si protrae per quasi undici anni. L’interessato domanda la retrodatazione dell’inquadramento nella qualifica di vice ispettore e, in subordine, il risarcimento dei danni da ritardata assunzione.
Il TAR Lazio, sezione quinta, respinge il ricorso. Il ricorrente appella, lamentando l’erronea declaratoria di legittimità dei provvedimenti impugnati e il rigetto delle domande di retrodatazione e di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Ministero della Giustizia resiste chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che le questioni non sono nuove, essendo state affrontate in numerose pronunce dello stesso Consiglio di Stato, e non ravvisa argomenti per discostarsi da tali precedenti, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 5960/2023, n. 10841/2023, n. 8039/2024, n. 668/2025 e n. 27/2025.
Quanto alla retrodatazione, la Corte osserva che l’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992 subordina la nomina a vice ispettore al termine del corso di formazione. Non sussiste pertanto alcun diritto alla ricostruzione della carriera: l’accertamento della decorrenza della promozione passa per un atto autoritativo, rispetto al quale l’interessato vanta un interesse legittimo, e solo dall’annullamento di tale atto possono derivare conseguenze favorevoli. Il passaggio di carriera presuppone lo svolgimento del corso formativo; la retrodatazione comporterebbe l’anomala inversione logica e cronologica dei due momenti.
La Sezione accoglie invece, in parte, le censure sul danno da ritardo. La responsabilità dell’amministrazione per l’abnorme ritardo nella conclusione della procedura è già riconosciuta nei precedenti richiamati, ove si è escluso che le allegazioni sull’assenza di colpa del Ministero trovassero riscontro probatorio nei documenti prodotti.
Il riconoscimento dell’obbligo risarcitorio è però limitato a chi si collochi nella graduatoria entro la posizione corrispondente ai posti originariamente messi a concorso. Poiché il bando prevedeva 643 posti, solo per i candidati collocati entro il numero dei posti originari può dirsi acquisita la dimostrazione del danno: in caso di chiusura tempestiva essi sarebbero risultati vincitori. L’appellante, collocato al n. 260 della graduatoria maschile, rientra tra costoro, sicché la domanda va accolta.
Le voci di danno risarcibile sono limitate alla differenza tra gli importi retributivi che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva definizione e assunzione e quelli comunque percepiti per il medesimo periodo. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., il Ministero deve proporre all’appellante, entro sessanta giorni, il pagamento di una somma pari a tali importi, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi al tasso legale. Le spese del doppio grado sono compensate per la soccombenza parziale.
Nota della Redazione
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