Nessuna riserva di posti bilingui nell’avanzamento degli ufficiali dei carabinieri (TAR Trentino-Alto Adige n. 250 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 752/1976, che impone la riserva di posti in favore dei candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, non si applica alle procedure di avanzamento del personale militare. La riserva opera esclusivamente per il personale civile delle amministrazioni statali, come conferma il richiamo dell’art. 89, comma 2, dello Statuto speciale ai soli ruoli civili. Per l’Arma dei carabinieri, rientrante tra le Forze di polizia di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 574/1988, trova invece applicazione la riserva prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 574/1988, che concerne il solo reclutamento del personale e non le progressioni di carriera. È esclusa un’interpretazione espansiva della garanzia linguistica di cui all’art. 100 dello Statuto.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei carabinieri in servizio in provincia di Bolzano, è stato inserito nell’aliquota per la formazione dei quadri di avanzamento al grado superiore per l’anno 2023. Giudicato idoneo dall’apposita Commissione con il punteggio attribuito, si è collocato in posizione non utile alla promozione, riservata ai primi quaranta ufficiali.

Ha quindi impugnato gli esiti della procedura deducendo che l’Arma avrebbe dovuto prevedere, nell’avanzamento, una riserva di posti in favore dei possessori dell’attestato di bilinguismo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 752/1976, e lamentando la violazione degli artt. 3, 12 e 33 del d.P.R. n. 574/1988. La Provincia autonoma di Bolzano, costituitasi a difesa delle norme sulle minoranze linguistiche, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la propria competenza territoriale, respingendo l’eccezione dell’Avvocatura. La lesione del contingente di personale bilingue nei ruoli non soggetti alla proporzionale attiene alla speciale disciplina di attuazione dello Statuto e, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 752/1976, radica la competenza del Tribunale. Il criterio della sede dell’autorità cede a quello spaziale, dove l’atto spiega i suoi effetti diretti, ledendo i diritti delle minoranze linguistiche presenti sul territorio.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il perimetro applicativo dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 752/1976. La cosiddetta proporzionale etnica, disciplinata dall’art. 89 dello Statuto speciale, riguarda il personale civile delle amministrazioni dello Stato, per il quale sono istituiti appositi ruoli. La deroga che, per garantire il bilinguismo, prevede una riserva di posti nelle carriere escluse dalla proporzionale non può che riferirsi al solo personale civile, confermandolo gli impieghi richiamati dall’art. 89, comma 2, tutti afferenti a ruoli civili.

Ne consegue che la norma invocata dal ricorrente non si applica alla procedura di avanzamento riservata al personale militare. Per l’Arma dei carabinieri opera invece la riserva di posti prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 574/1988, che concerne il reclutamento nelle carriere iniziali al fine di assicurare l’uso della lingua tedesca nell’attività di polizia. Trattandosi di norma speciale, il Collegio ha escluso la possibilità di estendere la riserva alle procedure di avanzamento attraverso un’interpretazione espansiva della garanzia linguistica.

I due decreti presidenziali restano concettualmente e disciplinarmente distinti, ancorché entrambi finalizzati alla tutela delle minoranze. Il ricorso è stato pertanto respinto perché infondato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione. La ritenuta infondatezza ha esonerato il Collegio dall’esame delle eccezioni in rito, in applicazione del principio della ragione più liquida.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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