Conversione del rito da ottemperanza a rito ordinario per domande di annullamento (TAR Basilicata n. 39 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le domande di annullamento, proposte con motivi aggiunti nel corso di un giudizio di ottemperanza, che richiedano la trattazione in udienza pubblica e col rito ordinario, impongono la delibazione dell’intera questione in tale sede. Il Tribunale amministrativo, ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., dispone la conversione del rito da quello dettato per l’ottemperanza a quello ordinario, con rimessione della causa a nuovo ruolo per la trattazione nel merito, per ragioni di economia processuale e di concentrazione del giudizio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza di questo Tribunale amministrativo, pubblicata in data 2 maggio 2015, con la quale era stata accolta l’istanza di ottemperanza proposta dal ricorrente. Nelle more del giudizio di ottemperanza, il Ministero della Giustizia adottava un sopravvenuto provvedimento, in data 13 giugno 2025, di diniego di avanzamento al grado di maresciallo maggiore e maresciallo maggiore scelto.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva motivi aggiunti, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità del medesimo e, in subordine, l’annullamento previa conversione del rito, unitamente al risarcimento di ogni danno. Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che talune delle domande spiegate con l’atto di motivi aggiunti importano la trattazione in udienza pubblica e col rito ordinario, ai sensi dell’art. 87 cod. proc. amm., non essendo pertanto compatibili con il rito camerale dell’ottemperanza.
Richiamato l’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., il Tribunale ha ritenuto, anche su istanza del procuratore di parte ricorrente e per ragioni di economia processuale e di concentrazione del giudizio, di delibare l’intera questione in tale sede, disponendo la conversione del rito da quello dettato per l’ottemperanza a quello ordinario.
In accoglimento dell’istanza, il Collegio ha rimesso la causa a nuovo ruolo per la trattazione nel merito, con conseguente prosecuzione del giudizio dinanzi al medesimo Tribunale in composizione collegiale e nelle forme del rito ordinario.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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