Distanza tra rivendite di generi di monopolio e percorso pedonale più breve (TAR Toscana n. 1203 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La distanza tra due rivendite di generi di monopolio, ai fini dell’applicazione della disciplina del trasferimento in zona, si determina secondo il percorso pedonale più breve, calcolato nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada. Il richiamo al rispetto delle norme sulla circolazione non va interpretato in modo rigidamente formalistico: non possono assumere rilievo percorsi meramente teorici, non ragionevolmente esigibili e non effettivamente utilizzati dai pedoni. In assenza di attraversamenti pedonali segnalati, il percorso che si snoda lungo il tragitto oggettivamente più breve e diretto, con attraversamenti perpendicolari delle intersezioni, integra il criterio di misurazione richiesto dalla normativa. Il diniego fondato su un percorso alternativo più lungo, privo di segnaletica orizzontale e non corrispondente alla deambulazione ordinaria, è pertanto illegittimo.
Il Fatto
Il titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, con annessa ricevitoria del lotto, ubicata in una frazione del Comune di Lucca, chiedeva all’Amministrazione di essere autorizzato al trasferimento in zona della propria attività presso una nuova sede distante meno di 600 metri. L’istante invocava l’art. 10, comma 4, del d.m. n. 38/2013, che consente il trasferimento anche in caso di ulteriore avvicinamento alla rivendita più vicina, entro il limite del 15% della distanza originaria, per le rivendite che distano meno di 250 metri da quella più prossima. Secondo il ricorrente, la distanza dalla rivendita vicina era pari a 217 metri e lo spostamento avrebbe ridotto tale misura a 186 metri.
A seguito di sopralluogo, l’Ufficio dei Monopoli individuava tre percorsi possibili e chiedeva un parere alla Polizia Municipale. Il Comune indicava il percorso più lungo, pari a 261 metri, evidenziando la necessità di realizzare attraversamenti pedonali. Su questa base l’Amministrazione notificava il diniego, ritenendo superata la soglia dei 250 metri e dunque inapplicabile la norma derogatoria. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, contestando anche la nota consultiva della Polizia Municipale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato anziché alla sede reale dell’Agenzia, il Tribunale qualifica il vizio come nullità e non come inesistenza della notificazione, richiamando Cass. civ. n. 17700/2021 e Cons. Stato n. 1405/2013. La nullità è stata sanata dalla costituzione dell’Amministrazione e dalla rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm. Quanto alla lamentata omissione di notifica ad altri controinteressati, il ricorso risulta correttamente notificato all’unico controinteressato individuabile, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2, comma 4, d.m. n. 38/2013 definisce la distanza come il percorso pedonale più breve, calcolato secondo le disposizioni applicative dettate con provvedimento direttoriale, nel rispetto del Codice della Strada. Il provvedimento direttoriale del 27 marzo 2013 precisa che per percorso pedonale si intende il tragitto ordinariamente percorribile mediante normale deambulazione, che gli ostacoli non vanno computati e che gli attraversamenti sulle strisce vanno effettuati lungo l’asse mediano. L’art. 190 del d.lgs. n. 285/1992 impone l’uso degli attraversamenti pedonali solo quando essi esistano.
Da questa lettura combinata il Tribunale ricava due principi: il percorso deve essere il più breve e corrispondente alla deambulazione ordinaria, e non deve porsi in contrasto con il Codice della Strada. Il tragitto indicato dal ricorrente, pari a circa 219 metri, risulta più breve e più diretto di quello prescelto dall’Amministrazione. Poiché nel caso di specie non esistono strisce pedonali, non vi è ragione di ritenere quel percorso in contrasto con l’art. 190.
Il Collegio aderisce all’orientamento prevalente secondo cui il criterio del rispetto del Codice della Strada non va applicato in modo rigidamente formalistico, ma adattato alle peculiarità del caso concreto, accantonandolo quando il suo rispetto non è ragionevolmente esigibile. Richiama sul punto TAR Palermo n. 1387/2024, TAR Napoli n. 80/2019, TAR Latina n. 412/2021 e TAR Napoli n. 2400/2023, prendendo distanza dal diverso indirizzo di TAR Palermo n. 3610/2021.
In assenza di attraversamenti segnalati, attribuire rilievo al percorso designato dal Comune appare irragionevole. Il percorso del ricorrente è oggettivamente più breve e presumibilmente utilizzato dalla maggioranza dei pedoni. Il diniego è dunque illegittimo e va annullato, con assorbimento delle ulteriori censure. L’Amministrazione dovrà provvedere nuovamente sull’istanza. Le spese sono compensate per la peculiarità della situazione di fatto.
Nota della Redazione
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