Nessuna acquisizione sanante se il Comune offrì la restituzione dei suoli (TAR Puglia n. 930 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione sanante prevista dall’art. 42-bis T.U. Espropri costituisce l’eccezione alla regola della restituzione dei beni illecitamente occupati dalla pubblica amministrazione. Il suo esercizio presuppone che la p.a. mantenga, all’attualità, una volontà di destinazione pubblicistica del bene e una motivazione rafforzata sul pubblico interesse al mantenimento dell’opera. Quando, invece, l’amministrazione abbia formalmente offerto la restituzione dei suoli con offerta per intimazione e ne abbia mantenuto ferma la volontà negli anni, la fattispecie non è configurabile. La manutenzione dei luoghi a fini conservativi e di sicurezza, dopo il rifiuto del proprietario, non integra il pubblico interesse richiesto dalla norma. Le eventuali questioni economiche su mora credendi o adempimento inesatto restano riservate al giudice ordinario e non colorano la vicenda sul piano amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la delibera n. 27/2024 del Consiglio comunale di Bari, con cui era stato adottato il piano urbanistico esecutivo del parco “Bari costa sud”. Il piano riduceva le cubature previste dal PRG sui fondi della società e le ricollocava su altre aree, senza riconoscere i valori di compensazione ritenuti dovuti. I terreni erano stati in passato confiscati dall’Ente nella vicenda di Punta Perotti; accertata dalla CEDU l’illegittimità della confisca, un provvedimento giurisdizionale del 15.11.2010 aveva ordinato la restituzione dei terreni.

Secondo la società, il Comune non avrebbe mai ottemperato, destinando i fondi a parco pubblico, e avrebbe dovuto procedere tramite l’acquisizione sanante calcolando il valore venale dei suoli al momento dell’occupazione illegittima. Il Comune si difendeva sostenendo di aver più volte offerto la restituzione, rifiutata dalla proprietaria. La causa giungeva alla decisione all’udienza del 4.6.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto alla successione tra la delibera che riduce le cubature e quella che appone il vincolo preordinato all’esproprio, si tratta di atti connessi, adottati nella stessa giornata e in logica unitaria: l’ordine è questione puramente formale, priva di effetti lesivi.

Nel merito, il Tribunale osserva che, a prescindere da quanto avvenuto prima della declaratoria di illegittimità della confisca, manca all’attualità e già dalla fine del 2010 sia una destinazione del bene a scopi di interesse pubblico, sia la volontà della p.a. di acquisirlo. Pur essendo la confisca qualificata illecita solo dopo anni di disponibilità materiale, tanto la destinazione obiettiva quanto l’elemento psicologico dell’Ente sono mutati con l’insorgenza dell’obbligazione restitutoria.

La demolizione degli edifici nel 2006 ha impedito la restituzione in forma specifica, ma non quella giuridica e fattuale del bene: restano da definire solo questioni economiche relative a opere da eliminare o realizzare, stimate in circa trentamila euro, somma risibile rispetto al valore dell’area. Il Comune, dopo i primi segnali di diniego della proprietaria, si è reso disponibile alla consegna con gli strumenti del codice civile, in particolare con l’offerta per intimazione, e ha mantenuto la volontà di restituire, come confermano indizi seri, precisi e concordanti.

La manutenzione dei luoghi dopo il rifiuto è circostanza contingente, giustificata da fini conservativi e di tutela della sicurezza pubblica e della salubrità. Le dichiarazioni riportate dalla stampa non esprimono la reale volontà dell’Ente e sono prive di seguito. Le trattative per la cessione, avviate solo dopo i rifiuti, non escludono la volontà di consegna. Poiché l’art. 42-bis T.U. Espropri postula il mantenimento di una destinazione pubblicistica sino all’atto di acquisizione, la norma non si applica. Il Collegio richiama sul punto le sentenze nn. 318 e 323 del 2025 della stessa Sezione, per identità di causa petendi. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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