Requisiti fisici nei concorsi: prevalgono gli accertamenti della commissione (Cons. Stato n. 5076 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità fisica espresso dalla commissione medica di un concorso pubblico non è contraddetto dagli esiti di misurazioni effettuate dal candidato dopo la visita concorsuale, presso strutture sanitarie anche pubbliche, né da pareri pro veritate di medici di fiducia. Tali valutazioni sono superabili solo ove si dimostri l’abnormità delle operazioni, per mal funzionamento o alterazione degli strumenti diagnostici o per sostanziale difformità dei protocolli di raccolta dei campioni. I requisiti di idoneità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di partecipazione e verificati nei tempi della selezione, a presidio della par condicio tra i concorrenti. La verificazione disposta dal giudice amministrativo non può condurre a una nuova valutazione dell’idoneità, ma solo appurare la correttezza della metodologia applicata dalla commissione.

Il Fatto

Il candidato a una procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco veniva escluso con provvedimento del 18 marzo 2024, per alterazione dei parametri di composizione corporea: massa grassa pari al 32%, oltre il limite fissato dal D.M. 4 novembre 2019 n. 166.

Il ricorrente contestava la divergenza tra la misurazione concorsuale e una certificazione medica privata rilasciata pochi giorni dopo, attestante una massa grassa del 23%. Il TAR Lazio disponeva una verificazione, affidata al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, che riscontrava un valore del 32,7%, confermando l’esclusione. Il ricorso veniva respinto e il candidato appellava, deducendo l’illegittimità del giudizio di inidoneità e la contraddittorietà della verificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra valutazione tecnica della commissione e accertamenti successivi. Le misurazioni eseguite dopo la visita concorsuale, anche presso strutture pubbliche, e i pareri dei medici di fiducia non sono idonei a confutare le valutazioni degli organi istituzionalmente competenti. Il superamento del giudizio è ammesso solo in presenza di abnormità, provata da mal funzionamento degli strumenti diagnostici o da alterazione sostanziale dei protocolli di raccolta, circostanza esclusa nel caso concreto. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 3015 del 2020 e Sez. IV n. 117 del 2020, relativa proprio all’esclusione per indice di massa grassa superiore al valore massimo consentito.

Il secondo argomento attiene al momento di possesso dei requisiti. Nelle procedure concorsuali i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la scadenza del termine di partecipazione e verificabili nei tempi della selezione, a pena di violazione della par condicio. Ammettere il candidato sulla base di accertamenti successivi metterebbe in crisi il sistema di reclutamento, fondato sul criterio della infungibilità temporale degli accertamenti, che resterebbe esposto a esiti di segno contrario rilevati a distanza e su dati modificabili per condotta dell’interessato. Il Collegio cita Sez. IV n. 65 del 2020, Sez. IV n. 5168 del 2020 e Sez. IV n. 4228 del 2020.

Ne deriva che la commissione che recepisce la valutazione medico-legale non è gravata da un obbligo rafforzato di motivazione, in ragione della precettività della disciplina tecnica di settore e del valore fidefacente del verbale, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 4282 del 2014.

Quanto alla divergenza sull’altezza — 165 cm secondo la commissione, 165,5 cm secondo il verificatore — il Collegio esclude che lo scostamento infici l’attendibilità del giudizio: anche la verificazione ha riscontrato un indice di grasso superiore ai parametri di bando e superiore a quello misurato in sede concorsuale, calcolato in proporzione all’altezza rilevata. La Corte ribadisce quindi che la verificazione non può sfociare in una nuova valutazione dell’idoneità, ma solo verificare la correttezza della metodologia, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 4989 del 2021, n. 4518 del 2021 e n. 3675 del 2021. La deduzione sulla postura tenuta durante la misurazione non è stata contestata all’atto della visita e non trova riscontro nel verbale, assistito da fede privilegiata. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura tecnica delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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