Legittima la scelta dei commissari senza avviso pubblico nel regolamento comunale (Cons. Stato n. 4077 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio del regolamento comunale alle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle commissioni di concorso opera esclusivamente con riferimento ai requisiti di professionalità e al numero dei commissari, non anche alle modalità della loro individuazione. Ne consegue che l’ente locale non è tenuto a pubblicare un avviso pubblico sul Portale Unico per il Reclutamento per raccogliere le candidature a commissario esterno. L’art. 89, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 attribuisce alla normazione statale carattere suppletivo, applicabile solo in mancanza di una disciplina regolamentare locale che regoli compiutamente la materia. Il d.P.R. n. 487/1994 non contempla alcun obbligo di pubblicità per la selezione dei commissari, restando la nomina espressione di valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione.

Il Fatto

Il Comune di Castel Morrone approvava, con delibera di Giunta, un regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive. Pochi giorni dopo l’entrata in vigore, il responsabile dell’area finanziaria e del servizio personale indiceva dieci distinte procedure concorsuali, per un solo posto ciascuna. Il ricorrente partecipava alla selezione per un posto di funzionario ingegnere o architetto e risultava non idoneo.

Impugnava quindi l’intera procedura davanti al TAR Campania, deducendo numerosi profili tra cui la violazione dell’art. 6 del regolamento comunale per mancata pubblicazione di un avviso di selezione dei commissari. Il TAR accoglieva il ricorso su questo assorbente presupposto. Il Comune proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo interpretativo dell’art. 6 del regolamento comunale, che richiama le disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle commissioni e, al comma 8, l’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994. Secondo il primo giudice, il rinvio avrebbe imposto la pubblicazione di un avviso sul Portale Unico per il Reclutamento.

La Corte rovescia la lettura del TAR. Il testo dell’art. 6 non prevede affatto un avviso pubblico per la scelta dei commissari. Il rinvio alle disposizioni vigenti va riferito, secondo l’interpretazione testuale e sistematica, alla sola materia della composizione delle commissioni, cioè ai requisiti di specifica professionalità richiesti in relazione al profilo concorsuale. Nessun elemento giuridico o logico consente di estendere la relatio all’obbligo di pubblicare avvisi per la raccolta delle candidature.

Il Collegio conforta la conclusione con il quadro normativo. Gli artt. 7 e 89 del d.lgs. n. 267/2000 riconoscono agli enti locali potestà regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e dei procedimenti di selezione. L’art. 89, comma 4, Tuel chiarisce che la procedura del d.P.R. n. 487/1994 si applica solo in mancanza di disciplina regolamentare: le norme statali hanno quindi carattere suppletivo. Il Comune ha disciplinato in modo compiuto e autonomo la materia, prevedendo componenti esterni con la sola condizione dell’adeguata e comprovata esperienza, senza imporre alcuna procedura selettiva pubblica.

L’accoglimento del primo motivo assorbe le censure sulla prova di resistenza e sul difetto di interesse. Quanto ai motivi riproposti, la Corte li respinge. La determina di nomina dei commissari è motivata con la valutazione dei curricula e non è richiesto un confronto formale tra le candidature, non essendovi obbligo di motivare la scelta del singolo commissario: sufficiente la competenza in concreto (Cons. Stato n. 574/2013). Sulla modalità cartacea della prova, l’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023, non contiene l’avverbio “esclusivamente” e non impone la modalità digitale, restando la scelta rimessa alla discrezionalità amministrativa.

Nessun vizio è ravvisato nella predisposizione dei quesiti tramite società specializzata e nella validazione e sorteggio dei test da parte della Commissione, né nella gestione del conflitto di interessi del funzionario, regolarmente dispensato nelle sole selezioni in cui concorreva il congiunto. Gli altri addebiti formali non superano il vaglio della incidenza causale sull’esito della selezione. L’appello è accolto e il ricorso originario respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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