Ottemperanza ai giudicati lavoristici e inammissibilità per l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. (TAR Calabria n. 1589 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il ricorso è inammissibile quando ha ad oggetto l’esecuzione di un’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., perché tale provvedimento è privo dell’attitudine al consolidamento nelle forme del giudicato. La c.d. strumentalità attenuata del rito cautelare non incide sul carattere intrinsecamente provvisorio del provvedimento di urgenza, restando possibile l’avvio del giudizio di merito. Ove invece l’amministrazione non provi, come è suo onere, di avere eseguito i titoli giudiziali, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. e dell’art. 64, comma 4, c.p.a., con assegnazione di termine e nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’ASP provinciale, ha ottenuto dal Tribunale di Crotone, in sede di contenzioso lavoristico, una sentenza che gli riconosceva l’indennità di coordinamento, poi ridenominata indennità di funzione organizzativa, con condanna dell’azienda al pagamento delle relative differenze retributive. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione ha fatto redigere il conteggio del dovuto e ha ottenuto un decreto ingiuntivo, confermato in opposizione.

L’azienda sanitaria ha poi adottato un provvedimento di recupero di somme asseritamente indebite, sospeso dal giudice del lavoro con ordinanza ex art. 700 c.p.c., rimasta inottemperata per la parte residua. Il ricorrente ha inoltre conseguito una sentenza che gli riconosceva ulteriori punti nella graduatoria per gli avanzamenti orizzontali, senza che l’ASP abbia mai adottato la delibera di rettifica. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione di tutti i titoli indicati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali, pur in presenza di due ordinanze collegiali che chiedevano chiarimenti e documentazione. Da qui la sussistenza dei requisiti per l’azione di ottemperanza in relazione alle due sentenze e al decreto ingiuntivo.

La questione giuridica centrale riguarda l’ordinanza cautelare. Il TAR richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per l’ottemperanza di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., in quanto privo dell’attitudine al consolidamento nelle forme del giudicato. La circostanza che la riforma del rito cautelare abbia dequotato la strumentalità del provvedimento di urgenza rispetto al merito, divenuto eventuale, non incide sul carattere intrinsecamente provvisorio di questo, la c.d. strumentalità attenuata. Le parti possono in ogni caso avviare il giudizio di merito per un’ulteriore definizione giudiziale della controversia. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2021, n. 1463 e altre pronunce conformi di merito.

Nel resto il ricorso è accolto. Il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente ai giudicati: riconoscimento in busta paga dell’indennità di funzione organizzativa; versamento delle differenze retributive liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre interessi e rivalutazione; inserimento tramite delibera o atto equipollente nella graduatoria con il punteggio riconosciuto dal giudice del lavoro.

Il Collegio assegna all’ASP un termine di 60 giorni per l’adempimento, decorrente dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia nomina commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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