Sei scatti contributivi nel TFS e prescrizione dall’ultimo ordinativo di pagamento (Cons. Stato n. 3544 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla ricomputazione del trattamento di fine servizio con la maggiorazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dal giorno della cessazione del servizio. Il pagamento rateale del dovuto integra riconoscimento del debito e ha efficacia interruttiva della prescrizione. La questione del dies a quo costituisce principio consolidato, non essendovi contrasti giurisprudenziali tali da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria. Il rigetto nel merito dell’appello non si converte in inammissibilità per difetto di interesse, dovendosi valutare a tal fine la sola prospettazione dell’appellante.

Il Fatto

Un ex appartenente all’Arma dei carabinieri, congedato a domanda dopo i cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio, ha agito davanti al TAR Lazio contro l’INPS per ottenere l’accertamento del diritto ai sei scatti contributivi computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’Istituto alla rideterminazione dell’indennità, con rivalutazione e interessi.

L’INPS aveva eccepito decadenza e prescrizione. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5980 del 24 marzo 2025, ha accolto il ricorso e condannato l’Istituto a rideterminare il trattamento, oltre interessi e senza cumulo con la rivalutazione monetaria, compensando le spese. L’INPS ha appellato nei confronti del solo ricorrente vittorioso, contestando il rigetto dell’eccezione di prescrizione; l’appellato ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse e l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esordito richiamando la propria giurisprudenza consolidata sulla materia, alla quale ha dichiarato piena adesione ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., richiamando in particolare Cons. Stato, sez. II, n. 8160 del 2024, n. 3807 del 2024, n. 3311 del 2024 e n. 2827 del 2023.

L’unico motivo d’appello censurava la sentenza per aver respinto l’eccezione di prescrizione in violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032/1973. La Corte ha respinto il motivo scegliendo, tra le due tesi sulla decorrenza del termine quinquennale, quella che fissa il dies a quo alla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Sul punto ha richiamato Cons. Stato, sez. II, n. 3807 del 2024, n. 10559 del 2023, n. 3914 del 2023 e n. 2827 del 2023, valorizzando la natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale.

Su questa base il Collegio ha respinto la richiesta di rimessione all’Adunanza Plenaria: la fissazione del termine alla data dell’ultimo ordinativo costituisce principio consolidato e non emergono contrasti qualificati. Nel caso concreto il primo ordinativo risulta emesso il 1° febbraio 2021 e l’ultimo il 27 gennaio 2022; la prescrizione è stata quindi interrotta dalla diffida del 23 ottobre 2023 e dalla notificazione del ricorso di primo grado nel 2024. In via del tutto assorbente, la Corte ha osservato che anche accogliendo la tesi dell’Istituto — dies a quo coincidente con il congedo del 30 dicembre 2018 — la diffida del 2023 sarebbe comunque intervenuta entro il quinquennio.

Il Collegio ha poi escluso l’inammissibilità per difetto di interesse eccepita dall’appellato: ai fini dell’ammissibilità rileva la sola prospettazione dell’appellante, la cui manifesta infondatezza presuppone comunque una valutazione di merito. L’appello è stato dunque respinto, con condanna dell’INPS alle spese processuali, liquidate in euro 3.000 oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a.

Nota della Redazione

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