Nomina del Commissario ad acta per il perdurante inadempimento dell’Amministrazione scolastica (TAR Puglia n. 575 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove l’Amministrazione rimanga inadempiente oltre il termine assegnato con la sentenza di accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo può nominare un Commissario ad acta, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente. La nomina prescinde da una nuova valutazione di merito, costituendo diretta attuazione del giudicato. Il Commissario è individuato in un organo dell’Amministrazione stessa, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio. Le spese della fase successiva alla sentenza di accoglimento sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro una sentenza favorevole, passata in giudicato, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ai fini dell’esecuzione forzata. A fronte del mancato adempimento spontaneo, la parte interessata aveva proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Puglia, che lo aveva accolto con sentenza del 19 novembre 2025, assegnando all’Amministrazione un termine per provvedere. Decorso infruttuosamente il termine, la ricorrente ha depositato una nuova istanza volta ad ottenere la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, rilevato il perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina di un Commissario ad acta. L’accoglimento dell’istanza si fonda sulla verifica dell’inerzia dell’Amministrazione, già dichiarata con la precedente sentenza di ottemperanza, e sulla necessità di assicurare piena attuazione al giudicato.
Il Collegio ha individuato il Commissario nella figura del Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, conferendo allo stesso la facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Tale scelta risponde all’esigenza di garantire che l’adempimento avvenga attraverso l’organo istituzionalmente competente, pur sotto la supervisione del giudice dell’ottemperanza.
Quanto al termine, è stato assegnato al Commissario un periodo di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per provvedere. Il Collegio ha, infine, posto le spese dell’ulteriore fase del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in misura forfettaria in favore dei difensori della ricorrente, dichiarati antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.