Nomina della commissione, disapplicazione del regolamento comunale in contrasto con il TUF (TAR Calabria n. 949 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce alla Giunta la nomina della commissione esaminatrice di un concorso pubblico contrasta con l’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, che riserva ai dirigenti la gestione amministrativa e le attività di organizzazione delle risorse umane. In ossequio al principio di gerarchia delle fonti, la clausola regolamentare va disapplicata e la nomina operata dal dirigente competente è conforme al modello legale. La commissione non disapplica alcuna previsione del bando, ma risolve l’antinomia tra norme di rango diverso applicando il criterio gerarchico. Il concorrente non ammesso alla prova orale è privo di interesse a dedurre vizi relativi a una fase della procedura alla quale non ha partecipato.

Il Fatto

Due candidati partecipano al concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dal Comune di Paola per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C. Entrambi non superano la prova scritta e non vengono ammessi a quella orale. Impugnano quindi davanti al TAR Calabria gli atti della procedura selettiva: le graduatorie, i verbali della commissione, il bando e la delibera di nomina della commissione, deducendo molteplici profili di illegittimità.

Il Comune resiste, eccependo l’integrità del contraddittorio e la correttezza del proprio operato. Il Tribunale nega la tutela cautelare con ordinanza n. 272 del 16 giugno 2022 e tratta il ricorso nel merito all’udienza pubblica del 16 aprile 2025.

La Motivazione della Corte

Il collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’ammissibilità del ricorso collettivo e dall’integrazione del contraddittorio, attesa l’infondatezza del gravame.

Il primo motivo investe la nomina della commissione, operata dal dirigente responsabile del Settore Personale anziché dalla Giunta, come previsto dall’art. 78 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Il Tribunale rileva che tale disposizione regolamentare contrasta con l’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e, in applicazione del principio di gerarchia delle fonti, la disapplica, richiamando propri precedenti. La nomina dirigenziale risulta così conforme al modello legale. La giurisprudenza evocata dai ricorrenti è inconferente: non è stata disapplicata una clausola del bando, ma risolta un’antinomia tra fonti di rango diverso.

Quanto ai criteri di valutazione dei titoli, il Tribunale oppone il difetto di interesse: i ricorrenti non hanno conseguito la sufficienza nella prova scritta e non hanno titolo a dolersi di vizi relativi a una fase per loro irrilevante.

Sull’uso dei testi normativi in sede di prova scritta, la decisione della commissione è conforme all’art. 13 d.P.R. n. 487/1994 e ha avuto effetto su tutti i candidati, senza discriminazioni. Non è provato che la stampa autonoma dei testi o lo scambio tra candidati abbia prodotto anomalie. Le discrasie nella pubblicazione degli esiti e nell’attribuzione dei punteggi costituiscono irregolarità prive di incidenza sulla valutazione delle prove. Non sussiste obbligo di indicare i punteggi dei singoli commissari, formalità interna ai lavori. La difformità nella sigillatura delle buste non inficia la genuinità della traccia, assicurata dalle sigle dei commissari.

Infine, il tempo dedicato alla correzione non è sindacabile, mancando una predeterminazione normativa dei tempi e non potendosi stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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