Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta per il pagamento (TAR Calabria n. 956 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato nascente da un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria accertata. Grava sull’ente l’onere della prova dell’avvenuta esecuzione: la mancata dimostrazione del pagamento integra il presupposto per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e, in caso di inerzia, nomina il commissario ad acta. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 273 del 23 luglio 2021 il Tribunale di Vibo Valentia ha ingiunto al Comune di Zungri il pagamento, in favore della società creditrice, della complessiva somma di euro 85.994,30, oltre interessi anatocistici ai sensi dell’art. 1283 cod. civ. e spese della procedura monitoria. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato in data 5 aprile 2022.
Non avendo ottenuto il pagamento, la società ha adito il TAR Calabria con ricorso notificato il 16 febbraio 2024 e depositato il 21 febbraio 2024, chiedendo l’esecuzione del giudicato e l’ordine all’amministrazione di corrispondere le somme indicate. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in primo luogo il titolo azionato, richiamando il decreto ingiuntivo, la sua mancata opposizione e l’apposizione della formula esecutiva. Il quadro probatorio documenta la definitività del provvedimento monitorio e la sua idoneità a fondare l’azione di ottemperanza.
Il thema decidendum è circoscritto all’accertamento dell’inadempimento dell’ente. Il Tribunale rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato.
Su questo punto il percorso argomentativo è netto sul piano dell’onere probatorio: l’ente non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento. La mancata costituzione non vale a trasferire sul creditore la dimostrazione del mancato pagamento.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo di ottemperanza, detratto quanto già eventualmente corrisposto, e assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza.
In caso di inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Segretario Comunale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà, su istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate. Il compenso del commissario sarà fissato con separato decreto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Tribunale dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per le valutazioni in materia di danno erariale e condanna l’ente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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