Nomina organi parco: termini ordinatori e conferma della designazione (TAR Toscana n. 1466 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I termini previsti dall’art. 9, commi 4 e 5, della legge n. 394/1991 per la designazione e la nomina dei componenti del Consiglio direttivo di un parco nazionale hanno natura ordinatoria, in difetto di espressa previsione di perentorietà o di decadenza. Il loro superamento non determina l’illegittimità del provvedimento di nomina, ma una irregolarità non viziante, permanendo il potere dell’Amministrazione di provvedere. La designazione effettuata dalla Comunità del parco e confermata a seguito dell’invito ministeriale conserva efficacia, sicché non occorre un nuovo avvio del procedimento. Il decreto che nomini solo alcuni dei designati, senza adottare un atto negativo motivato, non esaurisce la procedura né implica rigetto della posizione residua. La decadenza prevista dall’art. 9, comma 5, della legge n. 394/1991 opera solo se la cessazione dalla carica elettiva sopravvenga alla nomina e non è applicabile in via estensiva.
Il Fatto
Il Comune ricorrente, componente della Comunità del parco, impugna il decreto con cui il Ministro della Transizione Ecologica ha nominato un componente del Consiglio direttivo dell’ente, su designazione della Comunità, unitamente alla nota ministeriale che aveva richiesto il parere della Regione e alla nota regionale di assenso.
La vicenda trae origine da una designazione risalente al 2019, seguita da una nota ministeriale che segnalava la pendenza di un procedimento penale rilevante ai fini dell’inconferibilità ex d.lgs. n. 39/2013. La Comunità confermava il nominativo. Un precedente decreto aveva nominato solo tre dei quattro designati. Il Comune deduce l’illegittimità del nuovo decreto per contrasto con il precedente, per violazione dei termini procedimentali e per sviamento di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 9, commi 4 e 5, della legge n. 394/1991, l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 616/1976 istitutivo del parco e gli artt. 7, 23 e 24 dello Statuto. Su questa base esamina il primo motivo, con cui si assume che la procedura si fosse conclusa con il decreto del 2020.
La tesi non è condivisa. Il precedente decreto, si legge nella sentenza, non contiene alcuna volontà di rigettare la nomina: si limita a nominare tre dei quattro designati perché “le designazioni acquisite sono sufficienti a costituire la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo”. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 495 del 2006, il Tribunale ricorda che l’organo di amministrazione attiva può rifiutarsi di nominare la persona designata solo adottando un atto negativo motivato, che nella specie non è mai intervenuto.
Quanto alla designazione, la conferma espressa dalla Comunità nel marzo 2020, a seguito della richiesta ministeriale di “ponderata valutazione”, esclude che essa avesse perso efficacia. Il Ministero si era limitato a un invito, non a un rifiuto; non occorreva quindi riavviare l’iter. Il Collegio qualifica inoltre come errore materiale la data del parere regionale indicata nel decreto, risultando dagli atti la richiesta del dicembre 2021 e l’assenso del febbraio 2022.
Sul secondo motivo, i termini procedimentali sono ritenuti ordinatori. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 2195 del 2006, Cons. Stato, sez. VI, n. 468 del 2015 e le pronunce della Corte cost. n. 262 del 1997 e n. 355 del 2002: la perentorietà richiede un’espressa previsione di legge, non desumibile implicitamente. Il superamento dei termini non consuma il potere ministeriale.
Il terzo motivo concerne la decadenza del designato dalla carica di vice sindaco e consigliere comunale, sopravvenuta prima della nomina. Il Collegio esclude l’applicazione estensiva dell’art. 9, comma 5 e dell’art. 7, comma 5, dello Statuto: al momento della nomina l’interessato non ricopriva più la carica, sicché la decadenza automatica non può operare. Lo sviamento di potere è escluso, essendo la nomina intervenuta dopo la definizione del procedimento penale con declaratoria di non luogo a procedere. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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