Autotutela del bando oltre dodici mesi illegittima la rettifica della graduatoria (TAR Toscana n. 1467 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela con cui l’amministrazione rettifichi un avviso di selezione interna è soggetto al termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi, previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il termine decorre dal momento in cui l’amministrazione ha conoscenza dell’illegittimità dell’atto e non può essere dilatato per effetto della propria negligenza. La rettifica del solo provvedimento finale, senza correzione dell’atto presupposto, viola il principio di autovincolo. Adottata “ora per allora” oltre tre anni dall’indizione del bando, la rettifica dell’avviso è illegittima. Il richiamo contenuto nella sentenza di annullamento alla permanenza del potere dell’amministrazione non fonda l’esercizio dell’autotutela quando il vizio motivazionale accertato non venga colmato.
Il Fatto
La controversia origina da una progressione verticale indetta dal Comune di Firenze il 28 dicembre 2020 per la copertura di tre posti di Istruttore Direttivo Economico Finanziario. Esaurite le prove, l’amministrazione approvava la graduatoria definitiva con provvedimento del 26 agosto 2021. La ricorrente risultava terza classificata, grazie alla precedenza per anzianità di servizio a parità di punteggio rispetto alla controinteressata.
La controinteressata impugnava la graduatoria e, nelle more, il Comune adottava in autotutela il provvedimento del 27 dicembre 2021, rettificando il punteggio per titoli della ricorrente e retrocedendola al quarto posto. Seguiva un contenzioso articolato: il TAR, con sentenza n. 1086 del 2022, annullava l’avviso di selezione per difetto di pertinenza del titolo di studio; il Cons. Stato, sez. V, n. 10208 del 28 novembre 2023, riformava la decisione quanto a tale profilo, ma accoglieva il motivo riproposto sul difetto di motivazione e di autovincolo del provvedimento di rettifica. Il Comune avviava quindi un nuovo procedimento, concluso con la determinazione prot. 1404 del 28 febbraio 2024, con cui rettificava l’avviso “ora per allora”. Contro tale atto è insorta la ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il terzo motivo, ritenuto assorbente, incentrato sulla violazione delle regole che presiedono all’esercizio del potere di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La questione giuridica consiste nello stabilire se l’amministrazione potesse rettificare l’avviso di selezione dopo oltre tre anni dalla sua adozione e a distanza di oltre un quadriennio dall’indizione del bando.
Il Tribunale rileva che l’omessa tempestiva adozione del provvedimento di rettifica è imputabile alla sola responsabilità dell’amministrazione. Questa, pur potendo intervenire sull’atto presupposto, si era limitata a modificare il provvedimento finale, incorrendo nella violazione del principio di autovincolo già accertata dal Consiglio di Stato. Ne deriva che la rettifica operata successivamente è illegittima, perché eccede il termine dell’art. 21-nonies.
Sul momento di decorrenza del termine, sollevato dal Comune e dalla controinteressata, il Collegio osserva che l’amministrazione conosceva le illegittimità dell’avviso sin dal provvedimento dirigenziale del 27 dicembre 2021. È la stessa amministrazione ad ammetterlo nel provvedimento di riesame, richiamando il parere dell’avvocatura comunale e l’intenzione di riallineare l’avviso alla disciplina regolamentare.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la scoperta sopravvenuta dell’illegittimità deve tradursi in una impossibilità di conoscere i fatti rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del provvedimento, poiché la negligenza dell’amministrazione non può differire il decorso del termine. Nel caso concreto non risultano false dichiarazioni né una falsa rappresentazione dei fatti.
Non vale l’argomento secondo cui il riesame troverebbe fondamento nella sentenza del Consiglio di Stato, che ha lasciato impregiudicato il potere dell’amministrazione. Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non mira a colmare il difetto motivazionale accertato, ma interviene sull’avviso in via autonoma. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento prot. 1404 del 28 febbraio 2024 e assorbimento degli altri motivi; le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono compensate con la controinteressata.
Nota della Redazione
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