Fabbricato residenziale agricolo: discrezionalità tecnica sul nesso funzionale al fondo (TAR Puglia n. 1358 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone agricole, il parere di idoneità tecnico-produttiva richiesto dall’art. 9, comma 6, L.R. Puglia n. 6/1979 è espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione regionale, chiamata a verificare la conformità del progetto alle reali esigenze funzionali dell’azienda agricola. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’errore di presupposizione, della contraddittorietà e della manifesta illogicità. Il regime di esenzione dal contributo di costruzione previsto dall’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 è di stretta interpretazione e non si estende alla residenza di un lavoratore subordinato e del suo nucleo familiare, quando il centro aziendale sia già dotato dell’abitazione dell’imprenditore. L’incremento produttivo esiguo non giustifica la realizzazione di un ulteriore fabbricato residenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola in agro di Ostuni estesa circa quindici ettari e iscritto come coltivatore diretto, chiede al Comune di realizzare un edificio ad uso residenziale sul fondo. La richiesta è motivata dalla necessità di garantire la presenza in azienda di un operaio e del suo nucleo familiare, a fronte di un piano di sviluppo che prevede un incremento dell’allevamento zootecnico.
Il Servizio Territoriale competente della Regione Puglia esprime parere negativo di idoneità tecnico-produttiva, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990. Il ricorrente impugna entrambi gli atti davanti al TAR Puglia, deducendo violazione della norma regionale, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per irragionevolezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza cautelare e, nel merito, conferma integralmente la valutazione già espressa in quella sede, aggiungendo ulteriori argomenti. Il punto di partenza è la qualificazione del potere esercitato: l’Amministrazione regionale dispone di un margine di discrezionalità tecnica per accertare se il progetto risponda alle reali esigenze dell’azienda, poiché solo in tal caso si giustifica il regime agevolato.
Il TAR richiama l’art. 9, comma 6, L.R. Puglia n. 6/1979, che considera funzionali alla conduzione del fondo gli interventi necessari alla realizzazione di piani di sviluppo o attestati da certificazione dell’Ispettorato provinciale. Nel caso concreto, il parere negativo ha evidenziato che il centro aziendale è già provvisto dell’abitazione del titolare e che l’incremento zootecnico, da quattro a sei bovini e da otto a venti ovicaprini a fronte di superficie invariata, risulta esiguo.
La motivazione dell’Ufficio è ritenuta adeguata e non generica. Il ricorrente non ha dimostrato l’impossibilità per il lavoratore aggiuntivo di raggiungere quotidianamente il posto di lavoro e di rientrare al proprio domicilio, né la necessità di una nuova residenza stabile sul fondo. Il Collegio osserva che, seguendo la tesi opposta, l’imprenditore potrebbe realizzare gratuitamente tanti fabbricati residenziali quanti sono i dipendenti.
Il Tribunale richiama poi l’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, che esenta dal contributo di costruzione gli interventi nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale. La finalità perseguita — alloggiare un operaio — non rientra nella norma derogatoria, di necessaria interpretazione restrittiva. Le valutazioni tecnico-discrezionali appaiono pertanto non censurabili e immuni da illogicità, con conseguente rigetto del ricorso. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.