Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta nella ottemperanza (TAR Campania n. 973 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. sussistono i presupposti per l’accoglimento quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il commissario ad acta svolge un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio, che non può essere né rifiutato né compresso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il suo compenso è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da depositare a pena di decadenza; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto, quale procuratore antistatario di sé stesso, una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma di denaro in forza della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 535/24. La decisione era stata notificata all’amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria.

Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina di un commissario ad acta con relativa liquidazione del compenso e la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione prodotta, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Rilevano, in particolare, la mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Quanto al commissario ad acta, il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso verrà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con rinvio, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro 3.12.1991, n. 75, e, per le ulteriori spese, all’art. 56.

La parcella dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo decorre non dal deposito della relazione sull’attività svolta, bensì dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario è tenuto a effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Il Collegio ha inoltre disposto, a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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