Trasferimento per incompatibilità ambientale e obbligo di valutare le esigenze familiari (TAR Basilicata n. 278 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente della Polizia di Stato, disposto ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, è espressione di un potere caratterizzato da ampia discrezionalità, rapportato alla particolare delicatezza dell’attività di pubblica sicurezza e tale da poter prescindere dalla rilevanza disciplinare dei fatti. L’incompatibilità ambientale può derivare da situazioni oggettive o soggettive, valutate secondo un criterio oggettivo, non compatibili con il normale svolgimento dell’attività lavorativa. Detto potere non ha carattere sanzionatorio. Tuttavia, nel disporre il trasferimento, l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 55, comma 3, d.P.R. n. 335/1982, a valutare le esigenze di servizio e le situazioni familiari del dipendente, nonché la possibilità di destinarlo a una sede più vicina al luogo di residenza, tenuto conto anche delle sue condizioni di salute.
Il Fatto
Un Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso un Distaccamento della Polizia Stradale, veniva sospeso dall’esercizio del pubblico ufficio in seguito all’adozione di una misura interdittiva, essendo indagato per i delitti di omissione di atti d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità e falsità materiale. La misura veniva successivamente revocata dal Tribunale del Riesame e il dipendente riammesso in servizio. Con decreto del Capo della Polizia di Stato, il ricorrente veniva però trasferito d’ufficio per incompatibilità ambientale. Avverso tale decreto, e avverso il successivo atto di conferma, il dipendente proponeva ricorso e motivi aggiunti, deducendo vari vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto i motivi di ricorso basati sull’eccesso di potere per sviamento, sul difetto di istruttoria e sul difetto di motivazione, ritenendo legittimo il trasferimento. Il Collegio ha richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui il potere di trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982 è connotato da un’ampia discrezionalità, potendo prescindere dalla rilevanza disciplinare dei fatti, in quanto l’attività di pubblica sicurezza deve essere scevra da equivoci. La Corte ha precisato che la revoca della misura cautelare penale non aveva smentito la sussistenza dei fatti, ed ha valorizzato l’avviso di conclusione delle indagini quale elemento sintomatico dell’incompatibilità. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione del vulnus all’immagine dell’Amministrazione, pur in assenza di un vero clamore mediatico.
Il ricorso è stato, invece, accolto limitatamente al motivo concernente la violazione dell’art. 55, comma 3, d.P.R. n. 335/1982. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione, nel disporre il trasferimento, aveva sì operato una comparazione tra le esigenze di servizio e la situazione familiare del dipendente, ma non aveva adeguatamente valutato la possibilità di destinarlo a una sede della Polizia Stradale diversa e più vicina al luogo di residenza. Il Collegio ha evidenziato che il trasferimento del dipendente, il quale può continuare a svolgere le stesse mansioni presso un’altra sede, doveva tenere conto delle sue condizioni di salute, risultanti da certificazione medica.
La Corte ha, infine, giudicato infondate le ulteriori censure dedotte con i motivi aggiunti, ritenendo che l’attività amministrativa successiva all’ordinanza cautelare si inserisse in un procedimento già avviato, senza necessità di una nuova comunicazione di avvio. Il ricorso è stato, pertanto, accolto nei limiti indicati, con compensazione delle spese e condanna dell’Amministrazione al rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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