Responsabilità contabile e colpa grave nel modello legislativo del 2026 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 81 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la colpa grave richiede violazioni gravi e macroscopiche delle norme applicabili al caso concreto, ovvero il travisamento dei fatti, l’affermazione di un fatto la cui esistenza risulti incontrastabilmente dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulti incontrastabilmente esclusa. Il contesto di estrema ed eccezionale emergenza e il sovraccarico amministrativo connesso agli eventi sismici non integrano di per sé l’esimente, ma concorrono a escludere la rimproverabilità soggettiva quando l’organo abbia operato su elementi univoci e concordanti. La condotta del funzionario che abbia concretamente contribuito a far emergere le criticità del procedimento non integra la valenza causale giuridicamente apprezzabile richiesta per l’addebito. Il dirigente può fondare la propria determinazione sugli atti e sulle certificazioni provenienti dagli uffici competenti, salva la loro manifesta contraddittorietà.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio il direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Marche e un funzionario della stessa struttura, responsabile di zona, per la mancata segnalazione dei vincoli monumentali e architettonici gravanti sull’area destinata al nuovo polo scolastico di un Comune marchigiano colpito dal sisma del 2016. Il danno erariale era quantificato in oltre 656.000 euro, tra spese di gara, smaltimento di rifiuti, indagini geologiche, ripristino dei campi da tennis e danno da disservizio.
Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, escludendo la colpa grave del dirigente, di fronte a una serie di atti univoci e concordanti che facevano ragionevolmente presumere l’assenza di vincoli, e rilevando che il funzionario era rimasto estraneo alle fasi preliminari del procedimento. Avverso tale decisione la Procura generale ha proposto appello, censurando l’insufficienza della motivazione sulla valenza causale della omessa segnalazione e sulla sussistenza degli elementi della responsabilità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello per asserita indeterminatezza dei motivi, avanzata dall’appellato. L’atto rispetta i principi di chiarezza e specificità richiesti dall’art. 190, comma 2, c.g.c., perché i motivi di censura, valutati singolarmente e nel loro insieme, consentono di individuare la diversa ricostruzione dei fatti e le critiche mosse alla sentenza gravata.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo emergenziale. Il vincolo gravante sull’area era stato introdotto da tre decreti ministeriali degli anni Ottanta, da ultimo aggiornati con prescrizioni d’uso differenziate per zone; nella zona destinata ai campi da tennis erano ammissibili solo opere di contenimento del terreno di altezza limitata. Il Commissario di Governo per la ricostruzione aveva inserito il polo scolastico nel programma straordinario di riapertura delle scuole, e l’art. 16 del d.l. n. 189/2016 aveva istituito la Conferenza permanente, la cui determinazione motivata sostituiva ogni parere o nulla osta delle amministrazioni coinvolte.
Quanto al funzionario, la Corte ha escluso ogni rimprovero. Egli, su delega del Soprintendente speciale, aveva espresso in Conferenza forti perplessità sulle altezze dell’edificio e sul posizionamento della scala esterna; su tali osservazioni si era fondato il parere negativo della Soprintendenza sul progetto esecutivo. Il vincolo era emerso per la prima volta proprio grazie al suo contributo. I danni da mancata realizzazione e da disservizio non sono dunque a lui imputabili, difettando gli elementi tipizzati della colpa grave individuati dal legislatore del 2026.
Analoga conclusione per il direttore. Gli elementi a sua disposizione all’epoca dei fatti — lo studio di fattibilità che dichiarava l’area libera da vincoli, l’inserimento dell’opera nell’ordinanza commissariale, il certificato di conformità urbanistica del Sindaco, il foglio riepilogativo trasmesso dall’Istituto Centrale per la Conservazione ed il Restauro, la mancata segnalazione da parte di qualsivoglia soggetto — inducono a ritenere insussistenti le violazioni gravi e macroscopiche richieste dalla nuova conformazione della responsabilità contabile. Rileva, inoltre, che il dirigente ha operato in condizioni di estrema ed eccezionale emergenza.
L’appello è stato quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese del grado sono state compensate, in considerazione dei recenti interventi normativi che hanno ridisegnato il sistema della responsabilità amministrativo-contabile.
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Nota della Redazione
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