Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 483 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione quando il titolo esecutivo non sia stato spontaneamente eseguito e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione debitrice giustifica la condanna a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine fissato dal giudice. Per il caso di perdurante inadempimento si nomina un commissario ad acta con poteri sostitutivi. Quando il commissario sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. L’amministrazione soccombente è condannata alle spese del giudizio, distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3477 pubblicata il 19 ottobre 2023. Con quel provvedimento il giudice del lavoro ha dichiarato il diritto del ricorrente, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023. Ha inoltre condannato il Ministero all’accreditamento dell’importo di 1.500,00 euro.
Il titolo è stato notificato il 12.01.2024, ma è rimasto inadempiuto. Non essendo intervenuta impugnazione, è maturato il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano il 20.08.2024. È decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per ottemperanza al giudicato. La pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
L’assenza di contestazione sul punto è decisiva. Il giudice amministrativo non deve ricostruire nel merito il rapporto: rileva solo che il titolo esecutivo esiste, è divenuto definitivo ed è rimasto ineseguito. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
L’amministrazione viene conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro. Il termine fissato è di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente.
Il commissario è nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Potrà adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi per quanto occorra della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.; sono liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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