Scrutinio finale, insufficienze e PTOF: legittima la non ammissione (TAR Toscana n. 171 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La non ammissione alla classe successiva disposta dal Consiglio di classe è legittima quando si fonda sulla rilevazione di insufficienze in più materie e su un giudizio motivato sulle lacune di preparazione e sul mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della manifesta illogicità e dell’eccesso di potere, non potendo sostituire la valutazione tecnica della scuola. Le censure sulla violazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono infondate se i criteri di valutazione ivi previsti risultano rispettati. La mancata organizzazione di corsi di recupero non integra vizio se il Collegio dei docenti li ha effettivamente programmati per l’intera classe. Il difetto di partecipazione delle famiglie non sussiste quando le comunicazioni risultano riscontrate dai genitori.
Il Fatto
Durante l’anno scolastico 2021/2022 un minore frequentava la terza classe di un liceo scientifico. All’esito dello scrutinio di fine anno il Consiglio di classe ne disponeva la non ammissione alla classe successiva, rilevando sei insufficienze — in Italiano e Storia con voto 4, in Inglese, Scienze Naturali, Disegno e Storia dell’Arte e Matematica con voto 5 — e un giudizio finale sulle gravi lacune di preparazione e impegno.
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, impugnavano il verbale di scrutinio insieme agli atti connessi, lamentando la violazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 2007, la violazione del PTOF dell’Istituto, la mancanza di un piano di recupero in itinere e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L’istanza cautelare monocratica era respinta con decreto e la Prima Sezione rigettava poi la tutela cautelare collegiale, condannando i ricorrenti alle spese del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dal rilievo che le contestazioni dei ricorrenti sono generiche, “al limite dell’inammissibilità”, e comunque palesemente infondate alla luce delle controdeduzioni dell’Istituto resistente.
Quanto alla violazione del PTOF, il Collegio rileva anzitutto che i ricorrenti hanno individuato un documento inesatto: non la versione applicabile al periodo 2019/2022, bensì quella destinata al triennio 2022/2025. Nel merito, la mancata ammissione risulta ampiamente giustificata dalle insufficienze in sei materie e del tutto coerente con i criteri generali di valutazione previsti dal Piano e dagli atti generali dell’Istituto.
La censura sulla mancata organizzazione di corsi di recupero è respinta sul piano documentale: il verbale del Collegio dei docenti ne evidenzia la programmazione nella seconda e terza settimana di gennaio, con riferimento all’intera classe e con schede informative separate per ciascun alunno. Tale scelta organizzativa non è manifestamente illogica e risponde alle stesse esigenze rappresentate dai ricorrenti, cioè la considerazione congiunta della situazione della classe e delle difficoltà individuali.
Anche il dedotto difetto di dialogo con la famiglia cade di fronte alla documentazione prodotta dalle resistenti, che dimostra come le comunicazioni siano state riscontrate dai genitori e come questi fossero consapevoli delle difficoltà del minore durante l’anno.
Il Tribunale esclude infine ogni rilievo alle considerazioni sulla necessità di riservare “particolare attenzione” in ragione dell’omonimia e alla generica censura sull’emergenza epidemiologica da Covid-19, non specificata mediante concreta individuazione delle modalità di insegnamento asseritamente inadeguate. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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