Termine di contestazione delle sanzioni amministrative decorre dalla piena conoscenza dell’illecito (Cons. Stato n. 2693 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 decorre dal completamento dell’attività amministrativa di verifica dell’infrazione, comprensiva delle indagini dirette a riscontrare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, e non dalla mera notizia del fatto nella sua materialità. Ove l’infrazione si fondi su dati oggettivi e di semplice rilevazione, l’accertamento si rivela semplice e il termine decorre dalla loro acquisizione. Il rinvio temporaneo della contestazione è ammesso per esigenze di effettività e di organizzazione degli uffici, ma non può superare il termine ragionevole che precede la comunicazione degli addebiti. La contestazione notificata oltre il termine di legge senza giustificazione determina l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
Il Fatto
L’AGCom, con delibera del 27 giugno 2023, ha irrogato alla società appellante una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 euro, suddivisa in tre quote da 100.000 euro, per la violazione degli artt. 8, comma 1, 10, comma 1 e 10, comma 2 della Direttiva generale sulle carte dei servizi (delibera n. 413/14/Cons). Alla società si contestava di non aver indicato, nella propria Carta dei servizi, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail di assistenza clienti e di non aver specificato il sistema di rimborsi e indennizzi. L’Autorità ha inoltre diffidato la società dal porre in essere ulteriori condotte in violazione degli obblighi inerenti all’autorizzazione generale.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che con sentenza della Sezione Quarta n. 14353 del 15 luglio 2024 ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Propone quindi appello, deducendo tra l’altro la tardività della contestazione rispetto al termine dell’art. 14 legge n. 689/1981.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo all’attività ispettiva svolta in pendenza di un provvedimento cautelare del TAR Lazio. La doglianza è infondata: l’ordinanza cautelare aveva sospeso soltanto l’efficacia del precedente provvedimento sanzionatorio, senza incidere sull’applicabilità della delibera n. 413/14/Cons né sull’attività di vigilanza dell’Autorità, che resta legittima e doverosa.
È invece fondato il motivo sulla tardività della contestazione. La Sezione richiama l’orientamento consolidato, anche alla luce di Cons. Stato n. 9250 del 2025 e Cons. Stato n. 8877 del 2024, secondo cui il termine di novanta giorni decorre dal momento in cui è compiuta, o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere avuto riguardo alla complessità della fattispecie, l’attività di verifica dell’infrazione. Lo stesso regolamento AGCom n. 581/15/CONS collega la notifica della contestazione alla conclusione del procedimento di accertamento, che deve comprendere la piena conoscenza della condotta illecita.
Nel caso concreto la contestazione riguarda unicamente la carenza, nella Carta dei servizi, di informazioni oggettivamente accertabili, senza necessità di valutazioni ulteriori. La relazione CORECOM del 25 ottobre 2022, dalla cui data l’Autorità pretendeva far decorrere il termine, si limita a riferire della mancanza di dette informazioni; le stesse informazioni che la società si era riservata di produrre erano già state trasmesse il 15 settembre 2022. Ne segue che l’accertamento si rivela semplice e nient’affatto complesso, e il dies a quo va collocato, al più, nel settembre 2022.
La contestazione, notificata il 18 gennaio 2023, è quindi intervenuta ben oltre i novanta giorni. Il Collegio richiama inoltre la sentenza della CGUE del 30 gennaio 2025, causa C-510/23, che, pur in materia di pratiche commerciali scorrette, afferma il principio mutuabile secondo cui il rinvio temporaneo dell’avvio della fase istruttoria non può comportare il superamento del termine ragionevole che precede la comunicazione degli addebiti. Un rinvio non giustificato da esigenze di effettività o da indisponibilità di risorse risulta irragionevole.
Accolto il motivo, assorbite le ulteriori doglianze in applicazione del criterio della ragione più liquida richiamato dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, l’appello va accolto: la sentenza impugnata è riformata, il ricorso di primo grado è accolto e la delibera sanzionatoria è annullata. Le spese del doppio grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori, sono poste a carico dell’Autorità.
Nota della Redazione
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