Riconoscimento titolo estero sul sostegno e limiti della discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 1753 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza all’obbligo di riesame imposto dal giudicato, l’Amministrazione adempie quando compie la comparazione in concreto tra il percorso formativo conseguito all’estero e quello richiesto dall’ordinamento nazionale, dando conto in modo analitico delle differenze riscontrate. Tale valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, onde il giudice non può sostituire ad essa la propria autonoma lettura sulla equipollenza dei titoli, salvo il sindacato di manifesta illogicità o travisamento. Il giudicato che ha annullato il diniego per difetto di istruttoria impone di valutare la documentazione esistente e non anche di acquisirne di ulteriore, sì che l’assenza del previo soccorso istruttorio non inficia l’esito quando il diniego risulti atto dovuto e vincolato. Resta invece illegittima, per difetto di motivazione ed estraneità al procedimento, la determinazione che inibisca la partecipazione ai corsi di specializzazione ai sensi dell’art. 6 e art. 7 del decreto-legge n. 71/2024 senza autonoma giustificazione rispetto a tale diverso fine.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di un titolo conseguito in Romania per l’insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie. Con sentenza del TAR Lazio, Sez. IV bis, n. 7616 del 4 maggio 2023, passata in giudicato, il diniego iniziale era stato annullato e all’Amministrazione era stato imposto di riesaminare l’istanza alla luce della documentazione prodotta, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il commissario ad acta, con provvedimento del 4 febbraio 2025, ha respinto l’istanza. Il TAR, in sede di ottemperanza, ha accolto il ricorso per violazione del giudicato, rilevando che l’Amministrazione avrebbe omesso la comparazione nel merito e che la valutazione sarebbe stata immotivata. Dalla decisione hanno proposto appello i Ministeri competenti, resistendo l’interessata con appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive l’oggetto del giudizio alla sola verifica dell’ottemperanza al comando del giudicato, e cioè se l’Amministrazione abbia effettuato la comparazione in concreto tra la formazione estera e quella nazionale. Restano estranee le questioni sulla validità del titolo rumeno, comunque ininfluenti rispetto alle determinazioni negative finali.
Secondo il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il provvedimento del 2025 resiste alle censure: l’Amministrazione ha comparato in modo analitico i due percorsi, anche sulla base del parere del Ministero dell’Università, evidenziando la genericità del corso rumeno, l’assenza di specializzazione per ordine e grado di scuola, la mancanza di laboratori e di tirocinio nei termini previsti dall’Allegato B del DM 30 settembre 2011. Il ragionamento del primo giudice, che aveva ritenuto il diniego “scarsamente argomentato”, non è condiviso: la valutazione è espressione di discrezionalità tecnica riservata all’Amministrazione.
L’appellata, con le sue deduzioni difensive e la documentazione allegata, pretende di sostituire la propria valutazione sulla equipollenza del titolo a quella dell’Amministrazione, titolare di competenza esclusiva in materia. Il Collegio ribadisce che il compito di esaminare la documentazione e di pronunciarsi sul riconoscimento spetta alla discrezionalità tecnica ministeriale, che nel caso di specie non è incorsa in omissioni. L’atto dovuto e vincolato non lasciava margine per un esito diverso, così che l’apporto del privato non avrebbe potuto mutarlo.
Né vale il richiamo, contenuto nell’appello incidentale, al principio del divieto di addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato: l’Amministrazione ha correttamente riesercitato il potere nei limiti del giudicato. Analogamente è infondata la censura sulla mancata predisposizione di misure compensative, essendo stata accertata un’incompatibilità tale da non poter essere rimediata, e sulle ulteriori interlocuzioni procedimentali, non richieste dal giudicato di ottemperanza, che imponeva la valutazione della documentazione esistente.
È invece fondata la censura dell’appellata sull’illegittimo diniego di ammissione ai corsi INDIRE/università previsti dagli art. 6 e art. 7 del decreto-legge n. 71/2024: quella determinazione è estranea al procedimento e all’oggetto del parere, limitato al riconoscimento ai fini dell’insegnamento, ed è affetta da difetto di motivazione, non riguardando il diverso fine di frequenza dei corsi. In parziale accoglimento dell’appello incidentale, il Collegio annulla tale parziale determinazione, mentre accoglie l’appello principale e respinge il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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