Valutazione dei titoli di servizio e soccorso istruttorio nei concorsi pubblici (TAR Toscana n. 172 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici il bando costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione, senza margini di discrezionalità. Ove il bando imponga di indicare dettagliatamente tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei titoli, pena la non valutabilità degli stessi, l’omessa indicazione del contenuto e della pertinenza degli incarichi pregressi legittima l’attribuzione del punteggio pari a zero. In tal caso non è attivabile il soccorso istruttorio, né l’acquisizione d’ufficio delle informazioni mancanti presso le amministrazioni indicate, prevalendo il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e la tutela della par condicio. Il requisito di pertinenza delle esperienze professionali rispetto all’incarico da conferire non è irragionevole, ma risponde all’esigenza di selezionare figure dotate delle necessarie capacità.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico, indetto dalla Regione Toscana, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di qualifica dirigenziale nell’area giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria. All’esito delle prove si è collocata in quattordicesima posizione della graduatoria definitiva.

La candidata ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria e gli atti presupposti e conseguenti, lamentando che la commissione avrebbe omesso di valutare i titoli di servizio maturati come titolare di posizione organizzativa presso tre Comuni. Ha dedotto difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del soccorso istruttorio, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto acquisire d’ufficio i dati mancanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure e le ritiene infondate. Muove dall’art. 6, punto 2, lett. a), del bando, non impugnato, che assegnava fino a cinque punti per le esperienze maturate in incarichi di posizione organizzativa o in posizioni equivalenti, purché attinenti all’incarico da conferire. L’uso della congiunzione “e/o” poneva sullo stesso piano incarichi pubblici e privati: la pertinenza costituiva dunque requisito essenziale per entrambe le tipologie.

Tale lettura si giustifica perché l’incarico dirigenziale messo a concorso, lungi dall’essere generico, attiene a specifiche aree di competenza. Il requisito di pertinenza non è perciò irragionevole: consente all’amministrazione di selezionare i profili professionalmente adeguati.

Il Collegio valorizza poi la clausola finale dell’art. 6 del bando, che imponeva di indicare i titoli in maniera completa, pena la non valutabilità degli stessi. La ricorrente si era limitata a dichiarare di aver svolto incarichi di posizione organizzativa presso tre Comuni, senza indicarne denominazione, contenuto o settore di competenza, nonostante il modello di domanda prevedesse un campo obbligatorio dedicato all’oggetto degli incarichi. L’amministrazione non aveva quindi alcun dato per valutare la pertinenza.

Richiamando la giurisprudenza sul carattere vincolante della lex specialis (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 2732 del 2024) e sul principio di autoresponsabilità (Cons. Stato, sez. VII, n. 7334 del 2024), il Tribunale esclude il soccorso istruttorio. La carenza non riguardava errori riconoscibili né poteva essere emendata con dati già in possesso dell’amministrazione, ma richiedeva l’acquisizione di informazioni nuove dall’esterno (Cons. Stato, sez. V, n. 4198 del 2019). L’incompletezza era espressamente sanzionata dal bando, il che rende ancor più rigoroso l’onere di diligenza del candidato.

Il punteggio pari a zero era idoneo a sintetizzare il giudizio tecnico della commissione, reso in puntuale applicazione della disposizione del bando (Cons. Stato, sez. VII, n. 7677 del 2024). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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