Non contestazione dell’amministrazione e metodo acquisitivo nel giudizio sull’ordine di demolizione (TAR Calabria n. 1262 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo, può ordinare all’amministrazione di depositare informazioni e documenti nella sua disponibilità ai sensi dell’art. 64, comma 3, cod. proc. amm. L’inosservanza dell’ordine istruttorio, da parte dell’ente ritualmente evocato e non costituito, consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Da tale condotta il Collegio trae conferma della fondatezza della censura che contesti il presupposto di fatto dell’ingiunzione di demolizione. Il ricorso avverso il provvedimento demolitorio va pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Pizzo ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate su un immobile di sua proprietà, all’interno di un complesso residenziale. Il provvedimento contestava, in particolare, la variazione di destinazione d’uso del piano interrato.
Il ricorso si fondava su tre motivi: omessa comunicazione di avvio del procedimento, mancato coinvolgimento del ricorrente nel sopralluogo e infondatezza delle circostanze di fatto poste a base dell’atto. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento, previa sospensione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ricorda che, in mancanza di una graduazione espressa dei motivi, è rimessa al giudice la facoltà di esaminarli nell’ordine ritenuto più opportuno, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2015. Il Tribunale sceglie così di partire dal terzo motivo, che investe direttamente il presupposto dell’ordinanza.
Il ricorrente contesta la qualificazione della destinazione d’uso del piano interrato, sostenendo che il cespite è adibito a deposito di mobili e non a studio legale. Di fronte a censure che involgono profili di fatto e documenti in possesso dell’amministrazione, il Collegio ravvisa un principio di prova e applica il principio dispositivo con metodo acquisitivo, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 2847 del 2008 e Cons. Stato n. 7343 del 2005.
Viene quindi emessa l’ordinanza istruttoria n. 1680 del 28 novembre 2024, con cui si ordina al Comune di depositare una relazione corredata di documentazione sui presupposti dell’atto. L’ente non ottempera, né nel termine né successivamente. In sede cautelare, con l’ordinanza n. 60 del 31 gennaio 2025, il Collegio aveva già valorizzato la non contestazione dei fatti e sospeso l’efficacia del provvedimento.
Nel merito il Tribunale richiama l’art. 64, comma 3, cod. proc. amm., che consente l’acquisizione d’ufficio di informazioni e documenti utili al decidere nella disponibilità della pubblica amministrazione, e l’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., che impone di valutare le prove secondo prudente apprezzamento e permette di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo.
Da tale condotta il Collegio desume la fondatezza della censura sull’insussistenza delle circostanze di fatto poste a fondamento dell’ordinanza, con particolare riguardo alla diversa destinazione d’uso. Il terzo motivo è quindi fondato e il ricorso è accolto, con assorbimento degli altri motivi e piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente. L’ordinanza comunale viene annullata. Le spese della fase di merito sono compensate, non essendo state svolte difese ex art. 73 cod. proc. amm., restando ferme quelle liquidate in sede cautelare.
Nota della Redazione
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