Diniego rinnovo porto d’armi a guardia giurata per minacce legittimo (TAR Calabria n. 1265 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo del porto d’armi, l’autorizzazione ha carattere eccezionale e le esigenze di incolumità pubblica assumono rilievo prevalente. Il diniego può fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, valorizzando anche fatti isolati ma significativi e vicende non rilevanti sul piano penale. L’Amministrazione può quindi desumere la non affidabilità da una denuncia per minaccia, la cui attitudine offensiva permane anche dopo la remissione della querela, atto di parte inidoneo a cancellare il fatto e l’autonoma valutazione amministrativa. Resta fermo il limite della coerenza e della logica dell’agire amministrativo, con obbligo di specifica motivazione sugli elementi concreti posti a base del giudizio negativo.

Il Fatto

Il ricorrente svolgeva l’attività di guardia giurata dal 1998. La Prefettura respingeva le sue istanze di rinnovo del decreto di approvazione della nomina e della licenza di porto d’armi per difesa personale, a tassa ridotta, sul rilievo dei controlli di polizia a suo carico. L’interessato impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo eccesso di potere e difetto di istruttoria, e chiedeva l’ostensione degli atti richiesti in sede procedimentale.

Il Collegio concedeva la tutela cautelare ai soli fini del riesame, perché l’Amministrazione valutasse non solo l’esistenza della denuncia ma anche il contenuto della condotta contestata. La Prefettura adottava un nuovo provvedimento, confermando il diniego in ragione delle reiterate minacce di morte indirizzate al denunciante e della riferita appartenenza a una famiglia malavitosa. Avverso tale atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti, senza però darne prova di notifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti. Ai sensi dell’art. 43 c.p.a., il ricorso per motivi aggiunti va notificato alle controparti con la disciplina del ricorso originario, compresi termini e oneri del contraddittorio di cui all’art. 41 c.p.a.; se le controparti sono costituite, la notifica segue l’art. 170 c.p.c. Nel caso di specie manca agli atti la prova della notifica.

Il provvedimento sopravvenuto, ad avviso del TAR, non è un atto di mera conferma: esso comporta una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico alla luce della consistenza concreta delle minacce ed è dunque autonomamente impugnabile. Da qui l’inammissibilità dei motivi aggiunti e, per sopravvenienza di un nuovo provvedimento sostitutivo impugnato in maniera irrituale, l’improcedibilità del ricorso principale.

Nel merito il Collegio ritiene comunque infondate le domande. La richiesta di ostensione è respinta perché genericamente formulata e priva di substrato documentale: non è stata depositata l’istanza di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, con impossibilità di verificare oggetto e requisiti. Il diniego non riposa sull’automatismo degli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, R.D. n. 773/1931, ma sul giudizio di non affidabilità e buona condotta ex artt. 11, comma 2, e 43, comma 2.

Richiamata la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 2404 del 2017; Cons. Stato n. 6812 del 2018; TAR Piemonte n. 1627 del 2015; TAR Calabria n. 466 del 2020), il Collegio osserva che il diniego deve motivarsi sugli elementi concreti e contemperare il danno da perdita della fonte di sostentamento. Applicando tali coordinate, la sola presenza di minacce di morte, per la carica offensiva che le connota, è idonea a sorreggere il giudizio prefettizio, non smentito nel suo nucleo fattuale. La remissione della querela non elimina la denuncia e il fatto rappresentato, stante l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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