La non idoneità delle aree non legittima il divieto assoluto di impianti eolici (TAR Sardegna n. 327 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma regionale che introduce un divieto assoluto di installazione di impianti a fonti rinnovabili determina, con efficacia ex tunc, l’illegittimità dei provvedimenti applicativi e l’obbligo per l’Amministrazione di riavviare il procedimento autorizzatorio. La qualificazione di un’area come non idonea, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, poiché l’Amministrazione è tenuta a verificare in concreto la fattibilità del progetto, senza automatismi. L’atto di mero riavvio del procedimento è privo di lesività e la sua impugnazione è inammissibile.

Il Fatto

La società ricorrente, dopo aver presentato alla Regione Sardegna una domanda per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR) relativo a un progetto di impianto eolico, ha visto sospendere il procedimento in applicazione della cosiddetta moratoria introdotta dall’art. 3 della l.r. n. 5/2024. Successivamente, la Regione ha riavviato il procedimento e, infine, ne ha dichiarato l’improcedibilità e l’archiviazione sulla base del più ampio divieto assoluto di realizzazione introdotto dall’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024.

La società ha impugnato gli atti di sospensione e il provvedimento di archiviazione, eccependo la questione di legittimità costituzionale delle richiamate norme regionali. In corso di causa, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 3, l.r. n. 5/2024 (sentenza n. 28/2025), sia degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della l.r. n. 20/2024 (sentenza n. 184/2025).

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato in primo luogo il ricorso introduttivo avverso gli atti di sospensione, dichiarando infondata la tesi della ricorrente secondo cui la l.r. n. 5/2024 avrebbe vietato solo la realizzazione materiale degli impianti e non anche la prosecuzione dei procedimenti autorizzatori. Il Collegio ha osservato che il comma 2 dell’art. 3, applicando le misure di salvaguardia ai procedimenti in corso, implicava necessariamente la sospensione degli stessi, confermando la natura di moratoria della disciplina regionale.

Ciononostante, la Corte ha accolto la censura di illegittimità costituzionale, rilevando che l’art. 3 della l.r. n. 5/2024 era stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Consulta n. 28/2025. Su tale presupposto, ha accertato l’illegittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., in considerazione dell’interesse della ricorrente ai fini risarcitori.

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, il TAR ne ha dichiarato l’inammissibilità, condividendo l’eccezione regionale: la nota di riavvio del procedimento era un atto endoprocedimentale e privo di lesività, essendo finalizzato alla ripresa dell’iter autorizzatorio.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato, invece, accolto. Il Collegio, richiamando le sentenze della propria I Sezione n. 14/2026 e n. 60/2026, ha ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024. Tale norma introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in contrasto con i principi fondamentali della materia, poiché l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, dovendo l’Amministrazione procedere a una verifica in concreto della fattibilità del progetto.

Pertanto, il provvedimento di improcedibilità e archiviazione dell’istanza, adottato in applicazione della norma dichiarata incostituzionale con efficacia ex tunc, è stato annullato. L’effetto conformativo della pronuncia determina l’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento autorizzatorio. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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