Inoperatività del controllo successivo quando il contrasto verte sull’interpretazione di titoli giudiziali (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 145 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità della Corte dei conti è volto a verificare la conformità del provvedimento alla legge, quale garante della corretta gestione del bilancio dello Stato, e non a risolvere controversie tra le Amministrazioni e il privato o tra l’Amministrazione e l’organo di controllo. Ove il contrasto tra Amministrazioni investa un dubbio interpretativo sul contenuto di titoli giudiziali, la relativa questione è istituzionalmente devoluta al giudice dell’esecuzione, essendo tale attività di appannaggio del giudice munito di potere esecutivo o attuativo del titolo. In difetto di tale potere in sede di controllo, non sussistono i presupposti per l’esercizio del controllo successivo di legittimità, dovendosi dichiarare il non luogo a deliberare, ferma la possibilità per le parti di azionare i rimedi previsti dai codici di rito.
Il Fatto
La Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli ha trasmesso alla Sezione di controllo, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, il decreto dirigenziale di ricostruzione di carriera adottato dall’Istituto Tecnico Industriale di Napoli, privo del visto di regolarità amministrativa e contabile. Il provvedimento riconosceva l’anzianità di servizio preruolo per periodi, relativi agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, in cui il docente non aveva prestato servizio effettivo o comunque sufficiente. L’Amministrazione finanziaria riteneva che tali annualità non potessero essere riconosciute, non essendo espressamente previsto dalle sentenze del TAR Campania, e aveva invitato l’istituzione scolastica a determinarsi ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo citato.
Il dirigente scolastico, dopo un primo riscontro, ha emanato un atto ulteriore recante il richiamo all’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. La Ragioneria ha quindi registrato il provvedimento con riserva e trasmesso gli atti alla Corte dei conti. La questione traeva origine da una complessa vicenda giudiziaria, esitata in una sentenza del TAR Campania che aveva accertato l’illegittima decurtazione del punteggio del docente in graduatoria e in plurime pronunce di ottemperanza, l’ultima delle quali relativa a un precedente decreto di ricostruzione carriera che escludeva le annualità contestate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la questione posta dall’osservazione della Ragioneria non riguardava la legittimità del provvedimento, ma l’interpretazione dei titoli giudiziali sottesi al decreto e la verifica circa l’esatta attuazione del giudicato. Tale attività, richiedendo l’individuazione dei contenuti dell’effetto conformativo della sentenza secondo la sequenza causa petendi-petitum-decisum, è istituzionalmente devoluta al giudice dell’ottemperanza, la cui natura è stata definita come giudizio di attuazione del giudicato, con contenuti tanto di esecuzione quanto di cognizione.
La Corte ha escluso che possa rintracciarsi una norma fondante un simile potere in sede di controllo, né vi sarebbe coerenza con la ratio del procedimento di controllo successivo di legittimità, il cui scopo precipuo è verificare la regolarità della procedura e la legittimità del provvedimento, non dirimere controversie tra Amministrazioni. Ha richiamato il principio per cui la cognizione del giudice contabile, anche nel controllo preventivo, riguarda gli aspetti che non hanno costituito oggetto di cognizione del giudice.
Nel caso di specie, le doglianze della Ragioneria investivano sia una lamentata questione interpretativa del titolo, sia una critica alla ricostruzione fattuale operata dal giudice, da eccepire nei relativi processi in contraddittorio tra tutte le parti coinvolte. Il Collegio ha evidenziato che la vicenda coinvolgeva un privato ed era inserita in una complessa dinamica esecutiva, con la nomina di un commissario ad acta, non risolvibile nei profili interpretativi in sede di controllo.
Pertanto, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l’esercizio del controllo successivo di legittimità, la Sezione ha dichiarato il non luogo a deliberare sull’ammissione al visto del decreto, assorbita ogni altra questione, disponendo la trasmissione della deliberazione alla Ragioneria territoriale e all’Amministrazione scolastica.
Nota della Redazione
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