Non menzione della condanna e precedente non punibile ex art 131-bis (Cass. pen. Sez. V n. 7410 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, previsto dall’art. 175 cod. pen., è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale alla concessione della sospensione condizionale della pena, con obbligo di motivare il diniego sui parametri dell’art. 133 cod. pen. Il giudice può valutare negativamente, ai fini del diniego, un precedente dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., perché tale istituto presuppone un fatto tipico, antigiuridico e colpevole e la relativa pronuncia è apprezzabile ex art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen. La concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno non impone la concessione del beneficio, avendo valenza strettamente oggettiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte appello di L’Aquila, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti per il delitto di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.
Con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna. La Corte territoriale aveva negato l’istituto valorizzando le modalità della condotta, l’intensità del dolo e un precedente risultante dal certificato penale, relativo a fatto similare, dichiarato non punibile per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La motivazione sarebbe stata illogica, perché nel merito era stata riconosciuta l’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen., dichiarata equivalente alle aggravanti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, muovendo dalla natura del beneficio. L’art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell’emenda e tende a favorire il recupero morale e sociale del condannato: la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non consegue automaticamente alla sospensione condizionale della pena. Resta fermo l’obbligo di indicare le ragioni del diniego sulla base degli elementi dell’art. 133 cod. pen.
Il Collegio ha poi affrontato il nodo centrale. Se è vero che l’iscrizione nel casellario di una sentenza che ha dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce di per sé “condanna” ostativa ai sensi del primo comma dell’art. 175 cod. pen., è altrettanto vero che l’istituto introdotto con il d. lgs. n. 28 del 2015 ha natura sostanziale, inquadrandosi tra le cause di non punibilità in senso stretto. Esso presuppone la sussistenza di un reato, cioè di un fatto di rilievo penale e colpevole, e di un’offesa che, pur tenue, rimane presente.
Nel caso esaminato si tratta di una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità pronunciata all’esito del dibattimento che, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della commissione da parte dell’imputato. Si tratta dunque di una pronuncia valutabile come precedente giudiziario nell’ambito della commisurazione della sanzione ex art. 133 cod. pen., anche ai fini dell’opzione sulla non menzione. Il Collegio richiama, per analoghe riflessioni in tema di decreto di archiviazione, la Sez. III n. 26527 dell’11.04.2024 e, sul potere del giudice di considerare i precedenti a fondamento del diniego, la Sez. III n. 44458 del 30.09.2015.
Ne deriva che il richiamo all’art. 133 cod. pen. non vieta di valutare negativamente un precedente dichiarato non punibile nella più ampia ponderazione delle modalità dell’azione, dell’entità del danno o del pericolo e dell’intensità del dolo. La decisione impugnata ha stimato negativamente tali indici in uno con un’azione delittuosa similare, correttamente inquadrata come manifestazione di persistenza del processo deliberativo dell’illecito, in contrasto con la finalità prospettica dell’istituto. Non ha portata confliggente la concessione dell’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen., di valenza strettamente oggettiva, riferita alla speciale tenuità del pregiudizio economico e costituente solo uno dei criteri del potere discrezionale nella calibrazione del trattamento sanzionatorio.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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