Patteggiamento e imputato alloglotta: il vizio sull’interprete non è deducibile (Cass. pen. Sez. V n. 7412 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I ricorsi aventi ad oggetto le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono inammissibili, con procedura semplificata, quando non siano fondati su motivi specifici e non manifestamente infondati attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. L’accesso al patteggiamento preclude all’imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata nomina dell’interprete o dalla mancata traduzione di atti del procedimento. Il vizio relativo all’art. 143 cod. proc. pen. non integra alcuno dei motivi tassativamente ammessi e il relativo motivo è quindi inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, applicava a due cittadini di nazionalità afgana, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato loro ascritto. Avverso la sentenza entrambi gli imputati proponevano un unico ricorso per cassazione, fondato su motivi comuni.
I ricorrenti deducevano violazione di legge in riferimento all’art. 143 cod. proc. pen., eccependo di non essere stati assistiti, nel procedimento conclusosi con la pronuncia impugnata, da un interprete di lingua afgana, la cui nomina assumevano necessaria perché non conoscevano la lingua italiana.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto 2017. Il secondo periodo della disposizione impone di dichiarare con procedura semplificata l’inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l’altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il presupposto è indicato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017: il ricorso deve fondarsi su motivi specifici e non manifestamente infondati, attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il vizio denunciato non rientra in alcuno di questi motivi. La Corte richiama un orientamento che assume incontestato e condivisibile: l’accesso al patteggiamento preclude all’imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Sez. II n. 6575 del 02.02.2016). Il motivo è dunque manifestamente infondato.
La Corte rileva inoltre un profilo distonico rispetto all’assunto difensivo: a soli tre giorni dalla pronuncia della sentenza impugnata, i ricorrenti avevano conferito mandato difensivo e procura speciale con firma autenticata, in calce a un atto redatto in lingua italiana, nel quale non si rappresentava che il conferimento era avvenuto con l’ausilio di un interprete.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere i motivi immuni da colpa nella determinazione delle ragioni di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000).
Nota della Redazione
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