Norme urbanistiche sopravvenute e divieto di effetto espulsivo sulle attività insediate (TAR Lombardia n. 240 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni degli strumenti urbanistici che riservano determinate destinazioni a specifici ambiti del territorio non possono esplicare effetto espulsivo nei confronti delle attività già regolarmente autorizzate ed esistenti. La clausola di salvezza delle attività preesistenti opera in senso oggettivo, individuando le attività a prescindere dal soggetto che le esercita, purché il mutamento di tale soggetto non comporti un’apprezzabile soluzione di continuità. L’amministrazione non può quindi fondare il diniego del subingresso su una lettura della norma urbanistica che travolga l’attività insediata, perché le destinazioni introdotte ex novo valgono solo per il futuro.
Il Fatto
La società titolare di un’autorizzazione per l’attività di parcheggio connessa all’aeroporto di Malpensa concedeva in affitto alla ricorrente il ramo d’azienda relativo all’esercizio dell’attività. La ricorrente presentava quindi al Comune una SCIA per il subingresso, che l’amministrazione non accoglieva, richiamando il divieto posto dall’art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente e inibendo l’inizio e la prosecuzione dell’attività.
La ricorrente impugnava il provvedimento e la relativa previsione urbanistica davanti al TAR Lombardia, che in sede cautelare accoglieva la domanda. Nel giudizio di merito il Comune insisteva per il rigetto e chiedeva un rinvio dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare la richiesta di rinvio, non adeguatamente motivata e supportata. Il thema decidendum si concentra sul comma 4 dell’art. 53 delle N.T.A., che consente l’apertura, il subentro, il cambio di gestione o il trasferimento delle attività di parcheggio solo all’interno degli addensamenti individuati dal comma precedente, facendo salve le attività già regolarmente autorizzate ed esistenti anche in altri ambiti del tessuto urbano consolidato.
Secondo il Tribunale l’interpretazione preferibile della clausola di salvezza è quella che riferisce la tutela ad attività oggettivamente individuate, a prescindere dal soggetto che le eserciti. Il subingresso è quindi ammesso quando nel mutamento del titolare non si riscontri un’apprezzabile soluzione di continuità, evenienza che nella specie non ricorre.
Il Collegio ancora la lettura alla natura delle norme urbanistiche, che connotano in modo oggettivo gli usi compatibili con l’azzonamento e operano solo per il futuro. Ne deriva il principio per cui le destinazioni introdotte ex novo dagli strumenti urbanistici non possono avere effetto espulsivo delle attività già insediate, richiamando sul punto T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1101 del 2019, confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3585 del 2021.
Il ricorso è pertanto accolto in relazione all’unico motivo, fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 4, oltre che sull’eccesso di potere. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda, con rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.