Il vincolo cimiteriale prevale sul piano regolatore e impedisce il condono (TAR Toscana n. 122 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 integra una limitazione della proprietà a carattere assoluto, operante come limite conformativo sganciato dalle esigenze della pianificazione territoriale, che non necessita di recepimento negli strumenti urbanistici e su questi prevale. Ne deriva che le previsioni del piano regolatore che riducano la fascia di rispetto al di sotto del limite legale sono inapplicabili, non potendo introdurre diritti incompatibili con il vincolo. La domanda di condono va esaminata secondo la normativa vigente alla conclusione del procedimento. Le opere realizzate entro la fascia dei duecento metri non sono suscettibili di sanatoria, né per provvedimento espresso né per formazione del silenzio-assenso.
Il Fatto
I comproprietari di un compendio immobiliare presentavano al Comune di Firenze istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/85 per quattro abusi, tra cui l’ampliamento di un ex fienile realizzato nel 1973. Il Comune rigettava la domanda quanto a due manufatti, per violazione del vincolo militare e della fascia di rispetto cimiteriale, e adottava ordine di demolizione.
Avverso tali atti i ricorrenti proponevano ricorso e successivi motivi aggiunti. All’esito di un supplemento istruttorio il Comune confermava il diniego. Uno dei manufatti veniva demolito, altri venivano condonati. Residuava la contestazione sull’ampliamento, per il quale i ricorrenti sostenevano che la fascia di rispetto fosse stata ridotta a cento metri da una delibera consiliare operante tra il 1998 e il 2002.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi due motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla dichiarazione resa in udienza. In presenza di tale dichiarazione il giudice non può decidere nel merito, operando nel processo amministrativo il principio dispositivo in senso ampio.
Sul terzo ricorso, il Tribunale applica il principio del tempus regit actum: la domanda di condono va esaminata sulla base della normativa vigente alla conclusione del procedimento, richiamando Consiglio di Stato n. 7862 del 2024 e Consiglio di Stato n. 5326 del 2015. Poiché il procedimento si è concluso nel 2022, quando la fascia era tornata a duecento metri per effetto dell’art. 28 della legge n. 166/2002, è questa la disciplina applicabile.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 33 della legge n. 47/85 esclude dalla sanatoria le opere in contrasto con vincoli di inedificabilità assoluta imposti prima della loro esecuzione; l’art. 35, comma 18, della stessa legge non consente la formazione del silenzio-assenso in presenza di tali vincoli. Il vincolo cimiteriale, posto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, vieta di costruire entro il raggio di duecento metri dal perimetro cimiteriale, salve le deroghe di stretta interpretazione previste dalla norma.
Richiamando Consiglio di Stato n. 3310 del 2024, il Tribunale ribadisce che il vincolo ha natura conformativa e carattere assoluto e che non sono ammissibili deroghe per interessi privati. Le previsioni urbanistiche contrastanti, anche se relative a opere abusive, non possono introdurre diritti incompatibili con il vincolo legale, pena la sua disapplicazione. La riduzione della fascia operata dalla delibera consiliare tra il 1998 e il 2002 è dunque inconducente.
Poiché l’ampliamento ricade entro i duecento metri dal cimitero e il vincolo preesisteva all’opera, il diniego di condono e il conseguente ordine di demolizione risultano legittimi. Il terzo ricorso è rigettato. Le spese sono compensate, avendo la parziale fondatezza della domanda originaria sul vincolo militare integrato una soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.