Incentivi funzioni tecniche: legittime percentuali differenziate tra lavori e servizi (Cons. Stato n. 1641 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, la norma non impone l’identità delle percentuali di accantonamento del fondo tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture. La modulazione differenziata rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice, che la esercita in ragione dei propri bisogni organizzativi, delle risorse di personale e degli equilibri di bilancio. La scelta non è sindacabile per irragionevolezza o sproporzione quando trova fondamento in una relazione tecnica e non determina, sul piano concreto, un trattamento deteriore per il personale addetto ai servizi e forniture. Il regolamento aziendale che demanda alla contrattazione decentrata integrativa i criteri di ripartizione rispetta le prerogative sindacali. È inammissibile per genericità la censura che assuma in via meramente ipotetica l’inadeguatezza dell’accantonamento.
Il Fatto
Tre dipendenti dell’azienda sanitaria, titolari dell’incarico di coordinamento per l’acquisizione di forniture e servizi e nominate Responsabile Unico del Procedimento, impugnavano davanti al TAR Emilia Romagna la delibera con cui l’ente aveva approvato il regolamento per la corresponsione degli incentivi previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.
Le ricorrenti contestavano la Tabella B, che per le gare di servizi e forniture fissa percentuali di accantonamento inferiori a quelle della Tabella A prevista per i lavori, a parità di importo posto a base di gara. Deducevano inoltre l’illegittimità dell’art. 14, comma 2, del regolamento, nella parte in cui prevede che le risorse accantonate in misura inferiore si distribuiscono in proporzione alle somme accantonate. Il TAR respingeva il ricorso; le originarie ricorrenti proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza e l’annullamento degli atti gravati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. In via preliminare, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., dichiara di non tenere conto della nota depositata dalle appellanti in prossimità dell’udienza. Sul primo motivo, relativo all’asserita omessa pronuncia per effetto della trattazione congiunta dei primi due motivi, la Corte ritiene legittimo l’assorbimento delle censure strettamente connesse, in applicazione del principio di sinteticità degli atti e dell’art. 88, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Consiglio di Stato esclude la dedotta violazione di legge. L’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 non contempla un’unica modalità di calcolo del fondo per tipologia di appalto, ma rinvia alla contrattazione decentrata l’individuazione degli specifici criteri di ripartizione, entro il limite del 2 per cento. Il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei canoni dell’art. 12 delle preleggi e del parere della Sezione consultiva per gli atti normativi richiamato in motivazione.
Quanto alla lamentata sproporzione tra le percentuali delle due tabelle, la Corte osserva che la differenziazione risulta da ponderate valutazioni dell’azienda, fondate sull’esame dei propri bisogni, dell’organizzazione e delle risorse, nonché sull’impatto dei costi sul bilancio. La documentazione contabile versata in atti dimostra anzi che, per la maggiore frequenza delle gare assegnate, gli incentivi concretamente spettanti al personale dei servizi e forniture sono risultati superiori a quelli riconosciuti per i lavori. Difetta dunque il pregiudizio economico allegato.
Il Collegio esclude poi il difetto di motivazione del regolamento, richiamando l’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990 e l’orientamento espresso da Cons. Stato n. 7904/2020: l’atto regolamentare non è soggetto a uno specifico obbligo motivazionale, e comunque la scelta trova giustificazione nella specificità del settore sanitario. Non è conferente il confronto con il regolamento regionale n. 6/2019, operando gli enti in settori e con strutture distinti. Infine, la censura sull’art. 14, comma 2, è inammissibile per genericità, essendo formulata in via meramente eventuale e priva di principio di prova. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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