Note ministeriali di invito all’autotutela non ledono il vincitore del concorso (TAR Abruzzo n. 327 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le note con cui il Ministero invita l’amministrazione titolare della procedura concorsuale a valutare l’adozione in autotutela dei provvedimenti di annullamento costituiscono interlocuzioni interne prive di incidenza attuale e concreta sulla sfera giuridica del vincitore della selezione. Esse non hanno contenuto conformativo, perché il potere di autotutela conserva natura ampiamente discrezionale e l’invito non vincola l’ente destinatario all’esito indicato. Il ricorso proposto avverso tali atti è pertanto inammissibile per carenza d’interesse, potendo una lesione configurarsi solo con la conclusione del procedimento di autotutela e l’eventuale annullamento della nomina. L’insistenza ministeriale risponde all’esigenza di tempestività dell’avvio e della conclusione del procedimento entro il termine di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato, risultando vincitore, alla selezione indetta da un Istituto superiore di studi musicali per la copertura di un posto di docente di prima fascia nell’ambito disciplinare del clarinetto. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con tre successive note, ha invitato l’Istituto a valutare l’adozione in autotutela dei provvedimenti di annullamento della procedura.
Il primo invito richiamava una presunta carenza di potere, per essere il bando adottato dalla vicedirettrice in luogo del direttore, e un asserito conflitto d’interessi legato ai rapporti personali tra la vicedirettrice e il direttore, genitore del ricorrente, oltre alla violazione degli obblighi di dichiarazione e astensione. Le note successive hanno rinnovato l’invito, da ultimo sul presupposto che il ricorrente non disponesse dei titoli di ammissione. Il vincitore ha impugnato le note ministeriali e gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso perché rivolto ad atti endoprocedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie l’eccezione e dichiara il ricorso inammissibile per carenza d’interesse. Gli atti impugnati sono qualificati come interlocuzioni interne tra il Ministero e l’Istituto, prive di incidenza attuale e concreta sulla situazione soggettiva del ricorrente.
Il dato decisivo è che il procedimento di autotutela sollecitato è stato avviato dall’Istituto ma non ancora concluso. Nelle more, il ricorrente ha sottoscritto il contratto in qualità di vincitore e presta servizio come docente. L’annullamento degli atti impugnati non recherebbe dunque alcuna utilità, mentre una lesione potrebbe consumarsi solo con la conclusione del procedimento e l’annullamento della nomina.
Il Collegio esclude anche che le note ministeriali siano lesive ex se per aver destinato il procedimento a un esito vincolato, come sostenuto nel ricorso. Poiché sollecitano l’esercizio del potere di autotutela, esse non possono avere contenuto conformativo dell’operato dell’Istituto, stante la natura ampiamente discrezionale del potere esercitabile. Deve quindi escludersi che l’ente sia vincolato ad annullare la procedura, pur costituendo tale esito l’auspicio del Ministero.
La reiterazione degli inviti risponde, secondo il Tribunale, all’esigenza di tempestività dell’avvio e della conclusione del procedimento nel termine di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990. Il ragionamento è confermato da un argomento sistematico: se il Ministero avesse inteso ottenere senz’altro l’annullamento, avrebbe potuto ricorrere al potere di annullamento straordinario ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, anziché rimettere la valutazione al potere discrezionale dell’ente che aveva gestito la procedura.
L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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