Motivazione perplessa sulla stima dell’avviamento e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 19969 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di motivazione che determina la nullità della sentenza ricorre non solo quando la motivazione sia radicalmente assente, ma anche quando essa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. Versa in motivazione apparente la sentenza che, pur materialmente esistente e talora sovrabbondante, sia costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. In materia tributaria il vizio si configura con riferimento all’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che impone la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è ravvisabile in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte, che non consenta di identificare il procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 13 novembre 2019, n. 4508/17/2019. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione relativo alla maggiore imposta di registro dovuta sulla cessione, con rogito notarile del 29 dicembre 2016, di quattro rami aziendali aventi ad oggetto l’esercizio di gallerie commerciali.
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso originario dei contribuenti. La Commissione regionale, in riforma, ha accolto l’appello delle società e dei loro legali rappresentanti, ritenendo correttamente convenuto tra le parti il valore dell’avviamento su un parametro temporale triennale e adeguatamente stimati gli immobili con il metodo patrimoniale/reddituale analitico, contestando all’amministrazione finanziaria di aver rapportato la propria stima a una media nazionale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a tre motivi. La Corte esamina il primo, con cui si denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per motivazione meramente apparente sul valore dell’immobile compreso nel ramo aziendale di Mira.
Il motivo è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la mancanza di motivazione va apprezzata tanto nei casi di radicale carenza quanto in quelli in cui essa si dipani in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi. Viene citata, tra le altre, Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427 e Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337. La Corte ribadisce che la motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento.
Nel caso concreto il giudice di appello non ha adeguatamente motivato la preferenza accordata alla stima dei contribuenti. Dopo aver fatto riferimento, per l’immobile di Brescia, ai valori OMI per i centri commerciali di Comuni limitrofi, operando una media tra minimo e massimo e applicando un coefficiente compensativo, il giudice regionale ha contraddittoriamente contestato l’analogo metodo dell’amministrazione finanziaria per l’immobile di Mira, basato sulla media tra minimo e massimo dei valori OMI per i negozi del medesimo Comune, prediligendo la stima del perito di parte.
Quest’ultima aveva ulteriormente confrontato il valore medio con i valori OMI per i centri commerciali di Bergamo e Comuni limitrofi, senza però spiegare i termini e gli esiti di tale confronto. Da qui la conclusione che la motivazione è perplessa e contraddittoria in parte qua e non raggiunge il minimo costituzionale.
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., è dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza è dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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