Perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale annullata per difetto di istruttoria (TAR Lazio n. 4524 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di perimetrazione provvisoria di un parco nazionale, disciplinato dall’art. 34, comma 3, L. n. 394/1991, deve svolgersi nel rispetto delle garanzie partecipative e degli obblighi istruttori desumibili dall’art. 97 Cost. e dalla L. n. 241/1990. L’Amministrazione è tenuta a recepire nella cartografia ufficiale le osservazioni e le proposte del Comune interessato che siano state condivise e approvate dall’organo tecnico all’esito delle riunioni istruttorie. L’adozione del decreto ministeriale sulla base di una cartografia non aggiornata e non corrispondente a quanto concordato integra un difetto di istruttoria che determina l’illegittimità del provvedimento, annullabile in parte qua, fatta salva la rideterminazione dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il Comune di Letino ha impugnato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 aprile 2025, recante la perimetrazione e la zonizzazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese, unitamente agli atti presupposti. Il Comune aveva formulato osservazioni e proposte con nota del 4 aprile 2025, corredate da cartografia, con specifico riferimento alla richiesta di ingrandire la zona 3. A seguito della riunione tenutasi il 9 e 10 aprile 2025, l’ISPRA aveva approvato gran parte delle modifiche proposte. Il decreto impugnato, tuttavia, recepiva una cartografia non aggiornata, che non conteneva le modifiche concordate, determinando una zonizzazione difforme dalle risultanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto le censure relative alla carenza di istruttoria, aventi natura assorbente rispetto alle altre dedotte. Il Collegio ha rilevato che la cartografia trasmessa dall’ISPRA al Ministero all’esito della riunione del 9 e 10 aprile 2025 non era stata aggiornata rispetto alle osservazioni del Comune ricorrente, conseguentemente risultava errata. Il decreto impugnato ha quindi recepito gli errori contenuti nella cartografia, procedendo a una zonizzazione non corrispondente a quella concordata dalle amministrazioni coinvolte.
La difesa del Ministero non ha contestato la circostanza, limitandosi ad affermare che la fase istruttoria era ancora aperta e che ulteriori modifiche alla perimetrazione sarebbero state possibili. Tale circostanza non ha tuttavia escluso l’illegittimità del provvedimento, atteso che l’adozione di un atto sulla base di una cartografia errata non può ritenersi consentita dalla mera prospettiva di successivi interventi correttivi.
Il Collegio ha inoltre escluso la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del Comitato di gestione provvisoria del Parco, in quanto l’annullamento del decreto è circoscritto alla sola porzione di territorio comunale e non travolge la nomina del Comitato medesimo.
In conclusione, il TAR ha annullato il decreto ministeriale esclusivamente nella parte in cui ha incluso nella perimetrazione provvisoria del Parco il territorio del Comune di Letino, fermo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi sul punto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità in fatto della fattispecie.
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Nota della Redazione
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