Sospensione per mancato DVR illegittima senza istruttoria sulle ragioni dell’omessa firma RLS (TAR Toscana n. 1438 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 per asserita mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi presuppone l’accertamento della inesistenza del DVR e non della sua sola mancata esibizione. La sottoscrizione del DVR da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce elemento di prova della data certa ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, ma la sua assenza non legittima automaticamente la sospensione. Ove il datore di lavoro alleghi che il RLS non era ancora nominato, l’Ispettorato è tenuto a svolgere un supplemento istruttorio sulle ragioni dell’omessa nomina: il difetto di istruttoria vizia il complessivo contegno provvedimentale.
Il Fatto
Due società, operanti presso la medesima sede di Firenze in settori diversi, subivano in data 30 settembre 2025 un accesso ispettivo da parte dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Firenze. Nel corso dell’ispezione veniva riscontrata l’assenza in sede del DVR e venivano adottati due provvedimenti di sospensione dell’attività, con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno successivo.
Prima di tale termine le società trasmettevano via PEC i DVR, datati febbraio 2025, firmati dal legale rappresentante, dal RSPP e dal medico competente, ma non dal RLS, in quanto ancora in corso di nomina. L’Ispettorato revocava le sospensioni ai sensi dell’art. 14, comma 9, d.lgs. n. 81/2008, ma respingeva le successive istanze di autotutela, confermando il presupposto della mancata data certa del DVR. Le società impugnavano i verbali, i provvedimenti di sospensione e il rigetto del 4 novembre 2025 davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento del Cons. Stato n. 3832 del 2020 e di Cons. Stato n. 700 del 2017: i provvedimenti adottati dall’Ispettorato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, avendo natura anche cautelare e discrezionale, sfuggono alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario di cui agli artt. 22 e 22-bis legge n. 689/1981, che resta circoscritta alle sole opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione di sanzioni pecuniarie.
Nel merito, il Tribunale respinge il motivo di carenza di motivazione: dalle interlocuzioni riepilogate nelle istanze di autotutela emerge con chiarezza che la ragione degli atti impugnati risiede nell’impossibilità, secondo l’Ispettorato, di attribuire data certa ai DVR per la mancata sottoscrizione del RLS.
Il cuore della decisione riguarda la seconda censura. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione ed elaborare il DVR; il comma 4 del medesimo articolo prescrive la custodia presso l’unità produttiva; l’art. 28, comma 2 prevede la sottoscrizione del DVR da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente ai fini della prova della data.
Il punto decisivo è l’art. 28, comma 2, letto in combinato con la circolare INL n. 4 del 9 dicembre 2021, secondo cui la sospensione può essere adottata solo ove sia constatata la mancata redazione del DVR. Nella specie l’unico elemento ostativo alla data certa era l’omessa firma del RLS. Le ricorrenti avevano allegato che il rappresentante non aveva firmato perché non era ancora stato nominato dai lavoratori, i quali lo avevano individuato solo il 2 ottobre 2025.
Tale allegazione, osserva il Collegio, avrebbe quantomeno giustificato un supplemento istruttorio volto a indagare le ragioni della dedotta inerzia dei lavoratori nella nomina del RLS. Il complessivo contegno provvedimentale dell’Ispettorato risulta perciò viziato da un deficit istruttorio. I ricorsi sono accolti e gli atti impugnati annullati nelle parti in cui è stata ritenuta integrata la violazione dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, con salvezza della riedizione del potere amministrativo.
Nota della Redazione
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