Notifica all’imputato dell’avviso di rinvio in appello cartolare (Cass. pen. Sez. III n. 34161 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello trattato nelle forme del c.d. rito cartolare, l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso della nuova udienza, fissata per il mancato rispetto del termine dilatorio a comparire, integra una nullità di ordine generale non assoluta, riconducibile all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché l’avviso spetta nominativamente all’imputato, quale soggetto distinto dal difensore e titolare del diritto di chiedere la trattazione in presenza. Tale nullità è deducibile per la prima volta con ricorso per cassazione, non essendo applicabili né la preclusione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., per l’assenza di fasi che si svolgono in presenza delle parti, né i limiti dell’art. 180 cod. proc. pen., per l’impossibilità di distinguere tra atti preliminari e atti del giudizio. La notificazione del decreto di citazione nel rispetto del modello legale, ma oltre il termine a comparire, non determina infatti nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la penale responsabilità del ricorrente per reati in materia di accise e di falso, assolvendolo da una ulteriore imputazione e rideterminando la pena. L’imputato, indicato come amministratore di fatto di una società concessionaria di un impianto di distribuzione di carburanti, era accusato di avere rimosso e alterato i misuratori e i sigilli delle colonnine e di averne fatto uso nell’erogazione.
Con il ricorso si è denunciata, tra l’altro, la nullità del giudizio di appello: la citazione per la prima udienza non avrebbe rispettato il termine a comparire ed era stata consegnata a una coimputata non convivente; il successivo avviso di rinvio, disposto dalla Corte territoriale proprio per rimediare alla tardività, sarebbe stato notificato al solo difensore e non all’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude anzitutto la configurabilità di una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. La notificazione del decreto di citazione per la prima udienza, pur tardiva rispetto al termine di venti giorni allora vigente, era avvenuta nel rispetto del modello dell’art. 163 cod. proc. pen., presso il domicilio eletto, con consegna a persona qualificata «incaricata al ritiro». La situazione di conflitto di interessi con la coimputata è ritenuta meramente asserita, tanto più che l’appello era stato proposto da entrambi con un unico atto.
Il Collegio osserva poi che l’art. 601 cod. proc. pen., pur imponendo il rispetto del termine a comparire, non ne ha mai fatto conseguire la nullità del decreto di citazione: il comma 6 sanziona solo l’omessa o incerta identificazione dell’imputato e la mancanza o insufficienza dei requisiti indicati. Ne deriva che la definizione del giudizio in violazione del solo termine dilatorio non equivale a omessa citazione e non può attrarre il regime della nullità assoluta e insanabile.
Su questa base la Corte affronta il quesito ulteriore: quale sia la conseguenza dell’omessa notificazione all’imputato dell’avviso della nuova udienza quando si proceda in rito cartolare. Sono richiamati i tre indirizzi formatisi nella disciplina emergenziale: quello che nega ogni nullità, valorizzando la rappresentanza del difensore (Sez. IV n. 6155 del 2023); quello che ravvisa una nullità a regime intermedio, da eccepire entro la deliberazione della sentenza di appello (Sez. III n. 5736 del 2023); quello che esige, a pena di nullità, la notifica dell’ordinanza di rinvio all’imputato non comparso (Sez. VI n. 5637 del 2024).
Il Collegio aderisce a una lettura autonoma. La notificazione dell’avviso per la nuova udienza spetta nominativamente all’imputato, titolare del diritto di chiedere la trattazione orale e di partecipare al processo: la sua omissione integra nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche quando l’avviso sia stato comunicato al difensore. L’art. 157-bis cod. proc. pen. non esclude la necessità della notifica all’imputato, ma richiede che essa sia eseguita mediante consegna al difensore, con esplicita indicazione di tale destinazione.
Quanto alla deducibilità, la Corte ritiene inapplicabile la preclusione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., perché nel rito cartolare non vi sono fasi che si svolgono in presenza delle parti. Non operano nemmeno i limiti dell’art. 180 cod. proc. pen., poiché non è plausibile distinguere tra atti preliminari e atti del giudizio. La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello per una nuova trattazione; gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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