Notifica all’Avvocatura dello Stato a un Comune: inesistenza non sanabile (TAR Toscana n. 1194 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la notificazione del ricorso diretta alla pubblica amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, ma eseguita esclusivamente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura dello Stato, è inesistente e non semplice nullità. Manca, infatti, qualsiasi collegamento tra il destinatario e il luogo in cui la notifica è effettuata, sicché l’atto resta a lui del tutto estraneo. A tale vizio non si applica la sanatoria dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., riservata agli atti nulli e non anche a quelli inesistenti, né è invocabile l’errore non imputabile al notificante, perché l’art. 41, comma 3, cod. proc. amm. impone di notificare alle amministrazioni statali secondo le norme sulla difesa in giudizio delle stesse. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva al Comune di Livorno il rilascio della dichiarazione di idoneità alloggiativa, necessaria per conservare il proprio titolo di soggiorno. L’amministrazione negava l’attestazione con provvedimento del 03.02.2025, rilevando l’assenza dei requisiti richiesti dal D.M. 5.07.1975 e la mancanza di certificazione di agibilità.

Il ricorrente impugnava quel diniego con ricorso notificato il 4.04.2025, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo misure cautelari. Il Comune non si costituiva. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa era trattenuta in decisione, con avviso alle parti della possibile declaratoria di inammissibilità ai sensi degli artt. 73 e 74 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio un vizio di notificazione del ricorso. Dagli atti depositati emerge che l’atto è stato notificato all’indirizzo PEC dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e non al domicilio digitale del Comune di Livorno, autore del provvedimento impugnato.

Il parametro normativo è duplice. L’art. 41, comma 1, cod. proc. amm. impone che l’azione di annullamento sia notificata a pena di decadenza alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto. L’art. 41, comma 3 stabilisce che la notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato segue le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, richiamando il R.D. n. 1611/1933 e la legge n. 260/1958: tali atti vanno notificati all’ufficio o all’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l’autorità giudiziaria adita.

Da qui la distinzione tra nullità sanabile e inesistenza. La prima ricorre quando la notifica, pur eseguita in luogo o a persona diversi da quelli di legge, conservi un collegamento con il destinatario, così che l’atto possa giungergli; la seconda quando manchi del tutto la notifica o questa sia effettuata in un luogo privo di qualsiasi riferimento o attinenza al destinatario. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 3151 del 2019 e TAR Lombardia Milano, Sez. V, n. 2604 del 2024, oltre a TAR Lombardia Milano, Sez. I, n. 1725 del 2020 sul foro dell’Avvocatura distrettuale.

Nel caso concreto manca del tutto la notificazione al domicilio digitale del Comune. La notifica all’Avvocatura dello Stato non è quindi soltanto nulla, ma inesistente, per difetto di collegamento tra destinatario e luogo della notifica. Ne consegue l’impossibilità di sanatoria ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che opera solo per gli atti nulli, e l’insussistenza dell’errore scusabile, data la chiarezza del quadro normativo. Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di notificazione, con compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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