Fusione per incorporazione ed estensione soggettiva del giudicato (Cass. civ. Sez. 5 n. 8522 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di efficacia soggettiva del giudicato, la sentenza resa nei confronti della società incorporante all’esito di un giudizio iniziato dalla società incorporata, che prima di proporre la domanda aveva a sua volta incorporato altra società, fa stato nel diverso giudizio iniziato dalla società incorporata e proseguito dalla incorporante. La fusione per incorporazione determina l’estinzione della società incorporata, con effetto devolutivo-successorio dei rapporti giuridici in capo all’incorporante. Tuttavia, l’estensione del giudicato opera esclusivamente sul piano soggettivo e non su quello oggettivo, attesa la diversità di petitum e causa petendi tra il giudizio relativo all’accertamento del reddito da partecipazione della società socia e quello concernente l’accertamento del maggior reddito di impresa della società.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento: il primo nei confronti della società Melfi s.r.l., per maggiore reddito di impresa, valore della produzione IRAP e omesse ritenute; il secondo nei confronti della società Ecoservizi s.r.l., socia al 70% della Melfi, per la distribuzione di utili extra bilancio. La Melfi s.r.l., che nelle more aveva incorporato la Ecoservizi s.r.l., impugnava distintamente gli atti, ottenendo l’annullamento di quello riferito alla socia, con sentenza passata in giudicato, e la parziale reiezione dell’altro. La società M3E s.r.l., incorporante la Melfi s.r.l., proponeva appello avverso le decisioni e, successivamente, domanda di revocazione della sentenza relativa all’avviso societario, eccependone il contrasto con il giudicato favorevole formatosi per la socia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi per connessione, esamina prioritariamente la questione relativa alla revocazione, affrontando la quaestio iuris dei limiti soggettivi del giudicato nel caso di fusione per incorporazione. Richiamato l’approdo delle Sezioni Unite n. 21790 del 2021, la Corte afferma che la fusione determina l’estinzione della società incorporata con effetto devolutivo-successorio, sicché i rapporti giuridici proseguono senza soluzione in capo all’incorporante. Ne deriva che il giudicato formatosi nel giudizio promosso dalla società incorporata può essere invocato dalla società incorporante, subentrata nei relativi diritti, integrando il requisito dell’identità soggettiva richiesto dall’art. 2909 c.c..
Tuttavia, la verifica sul versante oggettivo ha esito negativo. La Corte sottolinea l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali a ristretta base partecipativa e al singolo socio, in considerazione della diversità oggettiva dei relativi rapporti tributari. Il giudizio conclusosi con il giudicato aveva ad oggetto la contestazione del maggior reddito da partecipazione, mentre quello in cui si invoca l’efficacia concerne l’accertamento del maggior reddito di impresa, con un petitum e una causa petendi differenti. La Corte enuncia quindi il principio di diritto secondo cui il giudicato favorevole alla società incorporante non può estendersi al diverso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società incorporata, rigettando il ricorso.
Quanto al ricorso principale avverso la sentenza d’appello n. 132/2021, la Corte ne dichiara l’inammissibilità del primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2909 c.c., atteso che, formatosi il giudicato esterno nel corso del giudizio di secondo grado, l’eventuale difformità della sentenza avrebbe dovuto essere fatta valere con il rimedio della revocazione e non con il ricorso per cassazione. Inammissibile è altresì il secondo motivo, mirante ad una diversa valutazione del materiale probatorio riguardo alla deducibilità dei costi relativi alla stabile organizzazione in Romania.
Esaminando il ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte rigetta i primi due motivi: il primo, concernente la presunzione di rinuncia ai crediti, è inammissibile per mancata confutazione della ratio decidendi; il secondo è infondato, dovendosi intendere l’inerenza degli interessi passivi alla luce di una correlazione generica con l’attività di impresa, ai sensi dell’art. 109 t.u.i.r., in assenza di allegazione di un’operazione elusiva. Accoglie invece il terzo motivo, ravvisando la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di decidere sul motivo di appello relativo alla riduzione delle sanzioni per tardiva fatturazione, con conseguente cassazione con rinvio e assorbimento dei restanti motivi.
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Nota della Redazione
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