La motivazione apparente del giudice tributario integra nullità sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15013 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e quindi nulla ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost., la sentenza del giudice tributario che, dopo aver correttamente declinato i principi di diritto applicabili alla fattispecie, ometta di spiegare le ragioni concrete per cui la pretesa impositiva dell’Amministrazione finanziaria debba ritenersi infondata, limitandosi a formule di stile prive di reale contenuto decisorio. La motivazione apparente ricorre quando il provvedimento non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del minimo costituzionale richiesto dalla norma costituzionale. In tale ipotesi, il giudice di legittimità cassa la sentenza con rinvio, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso, ivi compresi quelli concernenti l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di legge sostanziale.
Il Fatto
Nel 2016 una società per azioni e diverse società cooperative impugnavano un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate relativo all’anno 2013, con il quale l’Ufficio aveva riqualificato una permuta di partecipazioni sociali in permuta di rami d’azienda, assoggettandola ad imposta proporzionale di registro del 3% ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 sul valore di € 114.450.000,00.
L’operazione, articolata in più atti collegati, prevedeva lo scambio reciproco di partecipazioni tra i due gruppi societari, al cui interno era stata costituita una newco. Il giudice di primo grado rigettava i ricorsi riuniti, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva gli appelli, applicando retroattivamente il novellato art. 20 TUR alla luce delle sentenze della Corte costituzionale e della nuova normativa introdotta dalla legge n. 207/2017. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato le eccezioni sollevate dal contribuente relative al difetto di notifica del ricorso e alla presunta violazione dell’art. 366 c.p.c., rilevando che tutte le parti si erano regolarmente costituite e che il ricorso risultava completo e autosufficiente.
Con il primo motivo, l’Amministrazione deduceva la nullità della sentenza per vizio di motivazione omessa e/o meramente apparente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Secondo la ricorrente, la CGT di gravame si sarebbe limitata a richiamare in modo stereotipato pronunce di legittimità e della Corte costituzionale sull’art. 20 TUR, omettendo ogni spiegazione sulle ragioni concrete per cui la pretesa impositiva era infondata.
La censura è stata ritenuta fondata. La Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata, la motivazione è apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo aver declinato i principi applicabili, si era limitata ad affermare che “risulta quindi destituita di fondamento la pretesa dell’amministrazione di riqualificare gli atti presentati alla registrazione”, senza spiegare perché l’amministrazione non potesse procedere alla riqualificazione in base al contenuto intrinseco dell’atto e agli effetti giuridici realizzati.
All’accoglimento del primo motivo è conseguito l’assorbimento delle restanti censure concernenti l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 20 TUR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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