La notifica all’indirizzo aggiuntivo non prolunga il termine di impugnazione (Cons. Stato n. 8402 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell’atto, che si realizza con la notificazione al recapito proprio del destinatario. La comunicazione che l’amministrazione invii a un indirizzo ulteriore, indicato dal destinatario stesso per la ricezione degli atti della procedura, ha funzione meramente aggiuntiva e non vale a prolungare il termine. Una previsione contenuta nell’avviso di indizione della procedura non può derogare alla regola posta dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che àncora il dies a quo alla piena conoscenza dell’atto, stabilita a pena di decadenza dall’art. 29 cod. proc. amm.. Rileva, a tal fine, la percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, in funzione dell’esigenza di certezza giuridica connessa al termine.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione a una procedura a sportello indetta dall’Inail per progetti volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. L’Istituto aveva dichiarato inammissibile la domanda per la presenza di un decreto penale di condanna, ritenuto ostativo, a carico di uno dei soci della società semplice. Il provvedimento è stato impugnato davanti al giudice amministrativo.

L’Inail ha eccepito la tardività del ricorso: l’atto era stato notificato alla società il 5 dicembre 2019 e il ricorso era stato notificato il 7 febbraio 2020. La ricorrente ha replicato che l’Istituto aveva proceduto a una seconda notificazione, il 10 dicembre 2019, all’indirizzo del consulente della società, indicato nella domanda. Il TAR Toscana, con la sentenza n. 468/2020, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso. La società ha proposto appello, contestando la valutazione di tardività e riproponendo le censure di merito non esaminate in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, per individuare il dies a quo, è sufficiente la percezione dell’esistenza del provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, così da garantire la certezza giuridica sottesa al termine decadenziale (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 5771 del 2024).

È circostanza pacifica che il provvedimento sia stato notificato il 5 dicembre 2019 presso la sede della società. Tale notificazione radica la piena conoscenza dell’atto, entrato a tutti gli effetti nella sfera giuridica del destinatario. Il termine per ricorrere decorre quindi da quella data e, rispetto ad esso, il ricorso notificato il 7 febbraio 2020 è tardivo.

La conclusione non muta per effetto della seconda notificazione, del 10 dicembre 2019, al consulente della società. L’invio è stato effettuato unicamente in forza dell’avviso di indizione della procedura, che consente ai destinatari dei finanziamenti di indicare, oltre al proprio indirizzo, un ulteriore recapito di associazione datoriale o di altro intermediario, al quale l’Inail invia le comunicazioni insieme al primo.

Si tratta di una previsione volta semplicemente a implementare la conoscenza degli atti da parte del destinatario, che non può derogare, per esigenze di rispetto della gerarchia delle fonti, alla previsione di legge dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che àncora il dies a quo alla piena conoscenza dell’atto. La seconda comunicazione, con funzione meramente aggiuntiva alla prima, non può prolungare il termine stabilito dall’art. 29 cod. proc. amm..

L’appello è pertanto infondato e viene rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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