Ospedali classificati e tetto di spesa, superato il regime di equiparazione (Cons. Stato n. 8400 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di equiparazione tra ospedali classificati e strutture sanitarie pubbliche non comporta più, dopo il d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, la remunerazione integrale delle prestazioni erogate oltre i volumi programmati. L’introduzione dei commi 2-quater e 2-quinquies dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 ha sostituito il previgente assetto con una disciplina che differenzia strutture pubbliche e private. L’ospedale classificato, pertanto, è tenuto al rispetto del tetto di spesa fissato dalla Regione. La mancata previsione del rimborso dei costi per i rinnovi contrattuali e per l’indennità di esclusiva costituisce esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa e non viola gli artt. 3 e 97 Cost., realizzando anzi il principio di equilibrio di bilancio.

Il Fatto

L’appellante, un ospedale classificato gestito da un ente religioso, aveva impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione aveva determinato il tetto di spesa per la remunerazione delle prestazioni per acuti relative all’anno 2008. Nel ricorso aveva dedotto la violazione del regime di equiparazione con le strutture pubbliche e l’illegittimità del mancato rimborso dei costi per i rinnovi contrattuali del personale e per l’indennità di esclusiva, sollevando sul punto eccezione di incostituzionalità dell’art. 9 del d.l. n. 203/2005.

Il TAR aveva rigettato il ricorso limitatamente alla domanda di rimborso di tali costi. Proponeva quindi appello la struttura sanitaria, reiterando la censura di violazione della normativa richiamata e, in subordine, l’eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce l’evoluzione del quadro normativo. Prima del d.l. n. 112/2008 l’equiparazione comportava, per gli ospedali classificati, l’applicazione delle medesime tariffe delle aziende ospedaliere pubbliche e il riconoscimento della remunerazione integrale delle prestazioni rese, senza limiti di tetto. La disciplina richiamata risale alla legge n. 132/1968 e al D.M. 15 aprile 1994, attuativo dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992.

La riforma del 2008 ha però introdotto i commi 2-quater e 2-quinquies dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, facendo prevalere la diversità di trattamento tra strutture pubbliche e private. Il Collegio richiama numerose proprie decisioni (Cons. Stato, sez. III, nn. 4460/2019, 14832/2019, 11301/2019, 86/2018, 5771/2015, 697/2013, 735/2013, 5900/2014, 2591/2014) e le pronunce della Sezione V nn. 1858/2008 e 1514/2010, oltre alla sentenza n. 109/2017.

Da tali precedenti si ricava che, a norma dell’art. 79 del d.l. n. 112/2008, le attività assistenziali delle strutture equiparate con oneri a carico del servizio sanitario nazionale si esercitano esclusivamente nei limiti degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies. L’ospedale classificato è dunque equiparato ma non totalmente assimilabile a una struttura pubblica, e resta soggetto al tetto di spesa regionale.

Nessun rilievo assume il fatto che, in anni precedenti, la Regione avesse riconosciuto l’obbligo di corrispondere le somme oggetto di causa. Il Collegio esclude la configurabilità di un affidamento legittimo fondato su previsioni normative applicate in modo (eventualmente) scorretto dall’amministrazione.

Quanto all’eccezione di incostituzionalità, la questione è dichiarata manifestamente infondata. L’ospedale equiparato non condivide con la struttura pubblica la matrice pubblicistica; differenziare le due situazioni quanto alla remunerazione dei costi del personale rientra quindi nella discrezionalità legislativa, non sussistendo alcun obbligo dello Stato di ripianare le esposizioni debitorie di enti non ad esso immediatamente riconducibili. La scelta non contrasta con l’art. 97 Cost., ma ne costituisce applicazione, realizzando il principio di equilibrio di bilancio. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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