Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 15427 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal difensore della parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto dell’interesse. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito la controversia quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla relativa definizione, dovendosi limitare a una declaratoria in conformità. Il giudice pronuncia quindi l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura meramente processuale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di secondo grado, nonché il parere negativo reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

A sostegno del ricorso erano state articolate quattro censure, incentrate sulla violazione della normativa comunitaria e interna in materia di riconoscimento dei titoli esteri, sulla violazione delle pronunce della Corte di Giustizia e sull’errata applicazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 22 del 2022, oltre a profili di eccesso di potere. La difesa aveva altresì dedotto la mancata previsione di misure compensative. I Ministeri si erano costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via cautelare il Collegio aveva accolto l’istanza, anche ai fini del riesame dell’istanza della ricorrente, e l’ordinanza non era stata appellata. In vista dell’udienza di merito la difesa ha rappresentato che l’istante aveva nel frattempo conseguito il titolo di specializzazione su sostegno presso un’università italiana, mediante percorso INDIRE, e che a seguito di tale conseguimento l’ufficio scolastico provinciale aveva sciolto positivamente la riserva, inserendo la ricorrente a pieno titolo nelle GPS.

Il Collegio prende quindi atto della dichiarazione dei difensori in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio. Richiama la giurisprudenza univoca secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità del ricorso.

Il passaggio argomentativo centrale è di ordine processuale: in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere nel merito la controversia, imponendosi una declaratoria in conformità. Il Collegio richiama sul punto le pronunce del Cons. Stato, Sez. VII, n. 671 del 2022, Cons. Stato, Sez. III, n. 3981 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 5486 del 2020, Cons. Stato, Sez. V, n. 38 del 2020, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1278 del 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ravvisa giusti motivi, anche in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio. Resta fermo che la decisione non esamina nel merito le censure articolate sul riconoscimento dei titoli esteri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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